Inammissibile la riassunzione dell’ottemperanza davanti al C.G.A.R.S. (C.G.A.R.S. n. 101 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza erroneamente proposto davanti al T.a.r. non può essere riassunto davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, giudice dell’ottemperanza di unico grado, perché difetta l’omogeneità dei presupposti processuali che costituisce il fondamento della translatio iudicii. L’infungibilità della competenza generale dei T.a.r. e la natura eccezionale della competenza del C.g.a.r.s. ai sensi dell’art. 113 c.p.a. ostano all’ammissibilità, praeter legem, della riassunzione, non prevista da alcuna norma del codice del processo amministrativo. Il T.a.r. che si dichiari incompetente deve limitarsi a pronunciare una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, appellabile ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; resta ferma la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice competente, con nuovi effetti decorrenti dalla nuova proposizione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto davanti al T.a.r. per la Sicilia un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del C.g.a.r.s. n. 54 del 2024, unitamente alla declaratoria di nullità di alcuni atti ritenuti adottati in violazione del giudicato. Il T.a.r., con sentenza n. 2303 del 2025, ha dichiarato la propria incompetenza, affermando la possibilità di riassumere la causa davanti a questo Consiglio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a..
La società ha quindi riassunto il giudizio davanti al C.g.a.r.s. con ricorso notificato il 29 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre 2025. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana si è costituito chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione dell’ammissibilità del ricorso in riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il nodo giuridico attiene alla possibilità di riassumere un giudizio davanti a un giudice di grado diverso entro il termine assegnato dal giudice di grado inferiore. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza più recente, secondo cui la competenza eccezionale del Consiglio di Stato quale giudice di unico grado ai sensi dell’art. 113 c.p.a. esclude che tra l’erronea proposizione del ricorso in ottemperanza davanti al T.a.r. e l’eventuale riassunzione davanti al giudice superiore possa ravvisarsi quell’omogeneità dei presupposti processuali che legittima la translatio iudicii.
L’infungibilità della competenza generale dei T.a.r. e la natura eccezionale della competenza del C.g.a.r.s. ostano all’ammissibilità della riassunzione, che sarebbe praeter legem, non essendo prevista da alcuna norma. Il T.a.r. incompetente deve soltanto pronunciare una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, appellabile ai sensi dell’art. 105 c.p.a., senza possibilità di riqualificare l’appello quale ricorso per ottemperanza, data la diversità strutturale tra domanda di riforma e domanda di esecuzione di una sentenza.
Né è praticabile la conversione formale del ricorso in riassunzione in un autonomo ricorso in unico grado davanti al giudice superiore. La declaratoria di incompetenza non preclude, fuori dal caso di intervenuta prescrizione dell’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., la riproposizione della medesima domanda davanti al C.g.a.r.s. mediante un nuovo giudizio, con effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla nuova proposizione e non da quella introduttiva del giudizio precedente.
La distinzione tra riproposizione e riassunzione assume rilievo dirimente. Il ricorso in riassunzione è pertanto inammissibile. Il Collegio compensa le spese di lite per giuste ragioni.
Nota della Redazione
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