Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 539 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto alla carta docente e condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione. L’inerzia dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio e non contestante l’omesso adempimento, integra i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., una volta decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, sicché la domanda di interessi legali non previsti dal titolo va rigettata. È legittima la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Chiede pertanto che si ordini l’esecuzione, con accredito di 2.500,00 euro e interessi legali, e che si nomini sin d’ora un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti del rimedio di ottemperanza. La ricorrente ha documentato il titolo e la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi. Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Il termine è decorso dalla notificazione della sentenza del giudice del lavoro, avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione. In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Diversa sorte segue l’istanza sugli interessi legali. Il Collegio osserva che la sentenza da eseguire nulla dispone in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018). Né risulta proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo stati invece espressamente richiesti gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è pertanto rigettata.
Infine, il TAR nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente nei termini indicati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.200,00 euro, oltre accessori, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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