Esecuzione del giudicato sul bonus carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 397 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi dell’ottemperanza al giudicato la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione soccombente, del titolo giudiziale ritualmente notificato in forma esecutiva, quando sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro un termine perentorio, nominando sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il Commissario ad acta. La riunione dei ricorsi disposta per soli fini di snellezza redazionale e pubblicazione non incide sul contenuto delle singole decisioni né impedisce la liquidazione separata delle spese. La reiterata difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli non esonera dall’obbligo di ottemperanza.
Il Fatto
Più ricorrenti hanno agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esatta ottemperanza a distinte sentenze del Tribunale di Torino, tutte relative al riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. bonus carta docente e alla conseguente liquidazione. I giudicati erano stati notificati in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non vi aveva dato corso.
Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione, sono state trattenute in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare. Ne deriva l’ordine al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà con ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Il compenso commissariale si intende compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio manda alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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