Esclusione per consegna a mano della domanda è sproporzionata (C.G.A.R.S. n. 98 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fissazione a pena di esclusione di modalità formali, anche telematiche, per la presentazione della domanda di partecipazione a una selezione è legittima solo in quanto sia ragionevole e funzionale a effettive esigenze dell’amministrazione. Le forme non possono essere fini a se stesse, ma devono servire la semplificazione o la facilitazione dell’attività cui sono preordinate, secondo il canone di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990. Il bando che prescriva tali modalità va interpretato e applicato in modo ragionevole e proporzionato. È pertanto illegittima l’esclusione del candidato che abbia consegnato a mani la domanda a quello stesso ufficio di protocollo generale ove il bando imponeva l’inoltro della PEC, in assenza di comprensibili esigenze ostative e non attivato il soccorso istruttorio. La clausola sulle modalità di presentazione attiene alla corretta interpretazione e applicazione della lex specialis e non è soggetta a onere di immediata impugnazione.

Il Fatto

Una dipendente di un comune ha partecipato a una procedura selettiva interna per la progressione verticale “in deroga”, prevista dall’art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16.11.2022, finalizzata alla copertura di tre posti di funzionario amministrativo. Ha presentato domanda nei termini consegnandola a mani presso l’Ufficio protocollo generale dell’ente, che l’ha acquisita senza riserve. Il comune l’ha poi esclusa con provvedimento dirigenziale, perché la domanda era pervenuta con modalità diverse da quelle indicate all’art. 5 dell’avviso di selezione, che prescriveva il protocollo interno o la PEC, con esclusione di ogni altra forma ai sensi dell’art. 7, lettera b).

Dei cinque partecipanti, quattro avevano depositato la domanda con le stesse modalità della ricorrente. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso. La candidata ha proposto appello, dolendosi del mancato ricorso al soccorso istruttorio e dell’erronea declaratoria di inammissibilità delle censure sul funzionamento del protocollo interno, risultato non accessibile ai singoli dipendenti.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dal comune. L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. non consente la generica riproposizione dei motivi di primo grado, ma richiede censure specifiche al percorso argomentativo della decisione impugnata. Nel caso di specie l’appellante ha criticato le conclusioni del TAR con deduzioni puntuali, così assolvendo l’onere imposto dalla norma.

Nel merito, il Collegio muove da un dato incontestato: la domanda è stata ricevuta dall’amministrazione per consegna diretta a quello stesso ufficio di protocollo generale cui il bando imponeva di inoltrare le PEC. Il protocollo generale è il canale di ingresso di tutta la corrispondenza dell’ente e, secondo le ordinarie regole, garantisce l’individuazione di ciascun documento in modo inequivocabile e non modificabile, anche mediante archiviazione digitale dei documenti cartacei.

Assume rilievo decisivo il concorso di più circostanze: l’identità tra l’ufficio indicato dal bando e quello utilizzato dall’appellante; il numero ridotto dei partecipanti e la modesta dimensione comunale; l’uso della consegna a mani da parte della maggioranza dei candidati, tutti esclusi. Il servizio assistenza dell’applicativo, con comunicazione richiamata nel testo, ha confermato che il profilo assegnato non consentiva la gestione dei protocolli interni. L’amministrazione, prima della scadenza, non ha mosso obiezioni né riserve sulla ritualità della modalità di consegna.

Da qui la conclusione: la determinazione di non ammettere le domande presentate a mani su supporto cartaceo è palesemente sproporzionata. Il Collegio afferma che le forme, per essere legittime, non possono mai essere fini a se stesse, ma devono semplificare o facilitare l’attività cui sono serventi, come imposto dall’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990, secondo cui la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze. Il bando che prescriva tali modalità va sempre inteso e applicato in modo ragionevole e proporzionato. Nulla osta, del resto, a un intervento di soccorso, possibile pur dopo la scadenza, volto a richiedere la reiterazione delle domande senza modifiche sostanziali.

Quanto all’ammissibilità, il Collegio confuta la tesi del TAR: le censure attengono alla corretta interpretazione e applicazione della clausola del bando e non sono soggette a onere di immediata impugnazione. L’appello è accolto; il provvedimento di esclusione è annullato e le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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