Inammissibile il ricorso sul diniego dell’attenuante costituzionale non prospettata in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26747 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello sul diniego dell’attenuante della lieve entità del delitto di rapina, introdotta dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, quando la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti o in sede di conclusioni. La relativa preclusione rende il motivo manifestamente infondato. Il motivo che contesti l’accertamento di responsabilità mediante una diversa lettura delle fonti probatorie è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 03.11.2025. Proposto ricorso per cassazione, questi ha dedotto, con un primo motivo, l’inattendibilità della persona offesa e la carenza di prova della responsabilità; con un secondo motivo, la mancata concessione della c.d. attenuante costituzionale.
La questione centrale attiene all’ammissibilità dei motivi: il primo per difetto di specificità, il secondo per non aver introdotto il tema nel giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il primo motivo, volto a contestare l’accertamento della responsabilità in relazione alla sostenuta inattendibilità della persona offesa, è privo di concreta specificità e meramente reiterativo. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri diversi da quelli del giudice del merito.
Richiamando plurimi precedenti — Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017, Sez. 5 n. 48050 del 2019 — la Corte ribadisce che tale deduzione è estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali.
La mancanza di specificità va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. I giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri documentali e testimoniali.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la decisione della Corte costituzionale evocata è intervenuta in data antecedente alla decisione di appello: la parte avrebbe dovuto specificamente introdurre il tema, con conseguente preclusione. In tema di impugnazioni, non è deducibile l’omessa motivazione sul diniego dell’attenuante ove la questione, già proponibile, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti o nelle conclusioni, con principio desumibile da Sez. 2 n. 19543 del 2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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