Demolizione e risarcimento dopo proscioglimento per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. n. 29119/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone una sentenza di condanna per il reato edilizio (o una pronuncia ad essa equiparata), e non può essere disposto dal giudice penale in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., poiché la causa di non punibilità non è equiparabile a una condanna agli effetti della sanzione amministrativa accessoria, la cui adozione spetta all’Autorità amministrativa (Comune) secondo l’ordinario riparto di competenze.
La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, non esclude la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, né il rimborso delle spese processuali sostenute per l’esercizio dell’azione civile, in quanto il giudice che emette tale sentenza è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o di risarcimento, e l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese della parte civile.
L’annullamento dell’ordine di demolizione, disposto in una sentenza di appello che ha prosciolto l’imputato ex art. 131-bis cod. pen., opera anche nei confronti dell’imputato che non ha proposto impugnazione, ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la statuizione è comune e inscindibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, condannava due imputati per reati edilizi, ambientali e antisismici, disponendo la demolizione delle opere abusive e il risarcimento del danno in favore del Comune costituito parte civile. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, proscioglieva gli imputati per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ma confermava sia la condanna al risarcimento del danno, sia l’ordine di demolizione. Avverso tale sentenza, uno degli imputati proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’illegittimità della conferma dell’ordine di demolizione in assenza di una sentenza di condanna; e, con il secondo, la illegittimità della conferma della condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma dell’ordine di demolizione, e rigettando il ricorso nel resto. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’ordine di demolizione di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 postula una sentenza di condanna, non potendo essere disposto in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in quanto tale pronuncia non è equiparabile a una condanna agli effetti della sanzione amministrativa accessoria. La demolizione, in difetto di una sentenza di condanna che ne ordini l’esecuzione, rientra nella competenza dell’Autorità amministrativa (Comune), secondo l’ordinario riparto di competenze in materia urbanistica. La Corte ha, tuttavia, escluso che il proscioglimento ex art. 131-bis possa precludere il risarcimento del danno, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva la decisione sulla domanda della parte civile. La Corte ha quindi ritenuto legittima la conferma della condanna al risarcimento e la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. non esclude l’accertamento della responsabilità civile. Ha, infine, disposto che l’annullamento dell’ordine di demolizione operi anche nei confronti dell’imputato che non ha proposto impugnazione, ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
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