Ricorso inammissibile se contesta la ricostruzione dei fatti (Cass. pen. Sez. 2 n. 844 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di difetto assoluto di motivazione e, al contempo, si duole della mancata considerazione di specifici elementi difensivi, riconoscendo in tal modo l’esistenza di una motivazione soltanto ritenuta incompleta. Il sindacato di legittimità non può estendersi alla ricostruzione dei fatti né risolversi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, il quale non ha l’obbligo di confrontarsi analiticamente con ogni singolo elemento acquisito, purché la motivazione risulti logica e non contraddittoria. La mancata valutazione di alcuni elementi probatori o argomentazioni difensive integra una censura di merito, non deducibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. per il reato di estorsione.
La difesa deduceva violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, lamentando la mancata considerazione degli elementi a discarico, in particolare riguardo all’assenza di una condotta minacciosa, alla validità del riconoscimento fotografico e alla insussistenza delle esigenze cautelari, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per la proposizione di questioni non consentite in sede di legittimità. Il vizio di difetto assoluto di motivazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 33451 del 2014, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente o apparente, mentre nel caso di specie il ricorrente, lamentando la mancata analisi di alcuni elementi, ha implicitamente riconosciuto l’esistenza di una motivazione, sebbene ritenuta incompleta, esponendo un motivo intrinsecamente contraddittorio.
Il Tribunale aveva fondato il giudizio di gravità indiziaria su dichiarazioni coerenti e convergenti della vittima e di testimoni oculari, riscontrate dal contenuto di un’annotazione di polizia, ritenendo non decisive le contestazioni difensive su presunte imprecisioni fisiche. Quanto alle esigenze cautelari, era stato valorizzato il pericolo di reiterazione desunto dalla gravità della condotta e dalla personalità dell’indagato, già dichiarato delinquente abituale.
La Suprema Corte ricorda che il ricorso per cassazione in materia cautelare è ammissibile solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, richiamando i precedenti di Sez. 2 n. 31553 del 2017 e di Sez. 4 n. 18795 del 2017. Le censure che attengono alla ricostruzione dei fatti o che mirano a una diversa valutazione delle circostanze sono estranee al sindacato di legittimità.
Il giudice di merito, inoltre, non ha l’obbligo di confrontarsi con ogni elemento acquisito, potendo limitarsi a evidenziare quelli essenziali, purché la valutazione sia logicamente coerente. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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