La regolarizzazione ex art. 14, comma 5, l. n. 289/2002 riguarda ogni attività, crediti compresi, e non richiede la rettifica dei periodi pregressi (Cass. civ. Sez. 5 n. 22520 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La regolarizzazione delle scritture contabili di cui all’art. 14, comma 5, l. n. 289/2002 ha ad oggetto le “attività in precedenza omesse o parzialmente omesse”, nozione che ricomprende non solo i beni in senso materiale, ma anche i crediti e ogni altra posta attiva, inclusa quella derivante dall’eliminazione di passività inesistenti. Il beneficio presuppone comunque l’effettiva esistenza del credito, non essendo ammessa la regolarizzazione di poste fittizie o inesistenti. Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia dei periodi d’imposta, sicché l’Amministrazione finanziaria, contestando una posta in un determinato esercizio, non è tenuta a rettificare anche gli esercizi precedenti in cui la medesima posta era già iscritta.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, recuperando a tassazione componenti positivi non dichiarati. La rettifica concerneva l’iscrizione al passivo, alla voce “Riserve patrimoniali da condono”, di una posta di denaro corrispondente a crediti verso la società controllante, ritenuta non legittima per la natura del credito e per l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva del 6% prevista dall’art. 14 l. n. 289/2002.

Il ricorso della contribuente era parzialmente accolto dal giudice di primo grado, che escludeva il recupero alla luce del provvedimento di archiviazione penale e della natura dei crediti iscritti. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che riteneva non dovuta l’imposta sostitutiva trattandosi di crediti e non di beni, evidenziando inoltre che le poste risultavano già iscritte in bilanci di esercizi precedenti, mai contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina preliminarmente l’eccezione di aspecificità del ricorso, rigettandola: lo sviluppo argomentativo del motivo, pur cumulando censure di motivazione apparente e violazione di legge, tratta separatamente i due vizi, consentendo l’accesso al sindacato di legittimità.

Nel merito, la Corte afferma che l’assunto del giudice d’appello — secondo cui l’imposta sostitutiva non si applicherebbe ai crediti — è privo di fondamento. Il tenore letterale del comma 5 dell’art. 14 l. n. 289/2002 fa riferimento alle “attività”, nozione che, in una lettura sistematica e contabile, comprende ogni posta attiva dello stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 cod. civ. La conferma è data anche dal riferimento alle attività detenute all’estero, introdotto dall’art. 1 d.l. n. 143/2003, che ripropone il medesimo termine “attività”. La regolarizzazione concerne quindi anche i crediti, al pari dei beni materiali.

La Corte rileva poi un secondo errore della CTR, che aveva ritenuto ostativo all’accertamento per l’anno 2004 il mancato esercizio del potere accertativo per i periodi pregressi. Richiamando il principio di autonomia dei periodi d’imposta, la Corte precisa che la continuità dei bilanci non impedisce all’Amministrazione di contestare una posta in un esercizio successivo senza dover rettificare anche i precedenti, come già affermato da Cass. n. 16691 del 2021.

Infine, la Corte censura la sentenza impugnata per omissione: il giudice d’appello non ha valutato criticamente esistenza e consistenza del credito vantato dalla società verso la controllante, limitandosi a recepire acriticamente gli esiti delle indagini. Tale verifica è invece essenziale, poiché la regolarizzazione ex art. 14 presuppone l’effettività del credito, non essendo ammessa per poste fittizie o inesistenti, come si desume dal comma 3 della medesima disposizione.

La sentenza è conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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