Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1460 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato civile formatosi sulla condanna al pagamento di somme in favore del lavoratore, una volta accertati la conformità all’originale del titolo, la sua notificazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, al quale compete un potere di delega ampio e svincolato dai rapporti gerarchici e dalle ordinarie attribuzioni dei vari uffici. Il commissario può impiegare qualsiasi capitolo di spesa disponibile e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, senza che le modifiche interne delle competenze ministeriali possano giustificare ulteriori ritardi.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero al pagamento, in suo favore, di una somma corrispondente a 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.

Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero intimato si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.

Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di individuare e delegare altro dirigente o funzionario.

Sul punto dell’esercizio del potere commissariale il Collegio ha precisato che esso non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del soggetto nominato, potendo essere nominato commissario qualunque soggetto pubblico o privato con competenze adeguate. La delega può essere disposta in favore di qualunque soggetto dell’amministrazione, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, anche di altro Dipartimento. Ciò per evitare che le modifiche interne delle competenze costituiscano ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione dell’interesse del creditore.

Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale a ciò destinati, o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o l’istituto del pagamento in conto sospeso. Il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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