Requisito reddituale e onere di documentazione nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 2942 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998. In sede di rinnovo, l’Amministrazione può legittimamente richiedere allo straniero la documentazione comprovante l’effettiva operatività dell’attività lavorativa, anche autonoma, e le relative fonti di reddito. La mancata produzione di tale documentazione, a fronte di una regolare comunicazione di preavviso di rigetto, determina la legittimità del provvedimento di diniego, che risulta adeguatamente motivato laddove evidenzi l’insufficienza reddituale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il diniego era motivato dall’insufficienza del reddito, in quanto il soggetto non esercitava attività lavorativa subordinata dal marzo 2021 e, pur essendo iscritto alla gestione separata INPS come libero professionista dal maggio 2021, non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali né effettuato versamenti contributivi per l’attività autonoma. Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto il preavviso di rigetto e di non essere tenuto agli adempimenti fiscali prima del 30 novembre 2021, data di scadenza per i contribuenti con nuova partita IVA.
Avverso il diniego, il ricorrente deduceva l’illogicità dell’istruttoria condotta dalla Questura, che aveva acquisito dati dalla banca dati dell’Ufficio Immigrazione prima del termine per gli adempimenti fiscali. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, depositando la comunicazione di preavviso di rigetto e gli atti istruttori. La Sezione, con ordinanza cautelare, respingeva la domanda di sospensione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia premette che il requisito reddituale è un presupposto soggettivo essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, che richiede la dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Tale condizione non è eludibile e deve essere verificata dall’Amministrazione anche con riferimento ai redditi derivanti da attività autonoma.
Quanto alla lamentata omissione del preavviso di rigetto, il Collegio rileva che la comunicazione del 13 ottobre 2022, richiamata nel provvedimento definitivo, era stata regolarmente depositata in giudizio dall’Amministrazione e risultava sottoscritta dall’interessato, senza che questi avesse disconosciuto la propria firma per falsità. Il motivo è pertanto infondato, in quanto la comunicazione è stata effettivamente ricevuta dal ricorrente.
Nel merito, la Corte osserva che l’istante non aveva ottemperato alla richiesta istruttoria dell’Amministrazione, che aveva segnalato la necessità di produrre la visura camerale e le fatture di vendita e di acquisto, documenti indispensabili per verificare l’effettiva operatività della ditta individuale e la sussistenza di fonti di reddito, a prescindere dall’anno d’imposta. La mancata produzione di tale documentazione ha impedito di accertare il possesso del requisito reddituale.
Il TAR conclude che il provvedimento impugnato è congruamente motivato e non è inficiato dalle censure genericamente prospettate in ricorso, che risultano di per sé inammissibili per genericità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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