Inammissibile il ricorso avverso il diniego di risoluzione della convenzione Consip (TAR Toscana n. 703 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la nota con cui la stazione appaltante nega la risoluzione della convenzione è inammissibile per carenza di interesse quando l’operatore economico abbia omesso di impugnare, nel termine di decadenza, gli atti di affidamento dei servizi in favore del concorrente. La questione relativa al difetto dei requisiti generali di partecipazione, conosciuta all’atto della pubblicazione del precedente che la fonda, deve essere fatta valere con l’impugnazione degli atti di affidamento e non può essere recuperata sollecitando tardivamente un provvedimento di autotutela. La tempestività dell’impugnazione del diniego non sana la decadenza maturata sugli atti presupposti, dei quali il diniego stesso costituisce mera conferma.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, in forza di un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, i servizi di pulizia presso un complesso museale statale. Con un separato giudizio, definito con sentenza TAR Toscana n. 362 del 16.02.2026, non ancora passata in giudicato, la stessa società aveva impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha aderito alla convenzione Consip per i servizi di facility management del lotto comprensivo della Toscana, affidati a un raggruppamento temporaneo con decorrenza differita al 1° luglio 2026, in ragione della vigenza del contratto in corso.
Appresa la vicenda oggetto di un precedente delle Sezioni Unite amministrative, la ricorrente ha chiesto a Consip di accertare la perdita in capo all’affidatario dei requisiti generali di regolarità fiscale e di risolvere la convenzione. Consip ha riscontrato l’istanza con una nota negativa, ritenendo che le verifiche svolte non avessero fatto emergere elementi incidenti sull’affidabilità professionale dell’operatore. Di tale nota la ricorrente si duole in questa sede, chiedendo anche la condanna delle amministrazioni all’adozione di un provvedimento di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’affidatario, incentrata sull’omessa deduzione della questione nel giudizio precedente. L’argomento decisivo è di natura temporale: la ricorrente era a conoscenza della circostanza posta a fondamento della pretesa sin dalla pubblicazione del richiamato precedente, avvenuta il 24 aprile 2024.
Tale circostanza non è stata però fatta valere nel giudizio in cui erano stati impugnati gli atti di affidamento dei servizi, il cui ricorso principale risulta notificato il 7 maggio 2025 e depositato il 9 maggio 2025. Nessuna delle censure ivi articolate riguardava il difetto dei requisiti di regolarità fiscale dell’aggiudicatario.
La ricorrente ha invece atteso l’ottobre 2025 per sollecitare Consip alla risoluzione, per poi impugnare il diniego. Così facendo, secondo il Collegio, ha obliterato il termine di decadenza entro il quale il vizio, conosciuto dal 24 aprile 2024, andava dedotto una volta acquisita la notizia degli atti di affidamento.
Il Tribunale non contesta la tempestività del ricorso rispetto alla nota del 24 ottobre 2025, ma nega che la ricorrente abbia un interesse giuridicamente rilevante a dolersene: sono ormai spirati i termini per impugnare gli atti con cui i servizi sono stati affidati al raggruppamento. Il diniego impugnato resta quindi un atto che non incide su una posizione ancora azionabile.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese tra la ricorrente e le parti costituite, esito che consente di prescindere dall’eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dalle amministrazioni. Nulla si dispone sulle spese nei confronti del raggruppamento non costituito.
Nota della Redazione
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