Lavoro flessibile nella stabilizzazione: computabile il convenzionamento da specialista ambulatoriale (TAR Toscana n. 693 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della procedura di stabilizzazione del precariato di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, la nozione di contratto di lavoro flessibile non è limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma si estende a tutte le forme contrattuali caratterizzate da maggiore elasticità rispetto al rapporto a tempo pieno e indeterminato. In tale categoria rientra anche il rapporto di specialista ambulatoriale svolto in regime di convenzionamento, riconducibile alla parasubordinazione, trattandosi di prestazione d’opera continuata e coordinata a carattere prevalentemente personale, non a tempo indeterminato. La circostanza che tale rapporto trovi la propria fonte in accordi collettivi nazionali costituisce connotato di specialità della fonte, non idoneo a escluderne la natura flessibile. Esso pertanto integra il requisito del triennio previsto dal bando e deve essere computato ai fini dell’ammissione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 1209 del 31.10.2024, con cui è stata esclusa dal concorso indetto da ESTAR per la copertura di undici posti di dirigente psicologo, mediante procedura riservata alla stabilizzazione del personale precario. L’amministrazione ha ritenuto non posseduto il requisito specifico del punto B7 del bando, che richiede almeno tre anni di contratto, negli ultimi otto anni, con diverse tipologie di contratti di lavoro flessibili presso amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

L’esclusione si fonda sul mancato computo del periodo prestato in regime di specialista ambulatoriale, qualificato dall’amministrazione come tipologia contrattuale non valutabile. La ricorrente ha contestato tale scelta per violazione della disciplina sulla stabilizzazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. ESTAR si è costituita, sostenendo l’estraneità del convenzionamento all’area del lavoro flessibile, non postulando tale rapporto un vincolo di lavoro subordinato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sulla mancata valorizzazione del rapporto di specialista ambulatoriale. Il perno della decisione è l’interpretazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, che disciplina la stabilizzazione c.d. indiretta, mediante procedure concorsuali riservate a chi abbia maturato un triennio di contratto flessibile. La norma, osserva il Collegio, non contiene una definizione di lavoro flessibile e va letta in collegamento con l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che richiama tutte le forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro.

Da tale richiamo deriva una nozione estesa, ispirata a un preciso favor partecipationis, comprensiva sia dei rapporti di lavoro subordinato sia di quelli parasubordinati, purché non a tempo indeterminato. Il bando stesso, del resto, ammette espressamente i titolari di collaborazioni coordinate e continuative. Ne consegue che ciò che rileva non è il servizio in sé, ma la tipologia contrattuale in base alla quale l’attività è svolta.

Quanto al rapporto di convenzionamento, il Collegio lo riconduce all’art. 48 della legge n. 833/1978 e all’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, qualificandolo come prestazione d’opera professionale svolta con i caratteri della parasubordinazione, ai sensi dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ.. La disciplina dettata dagli accordi collettivi nazionali costituisce un connotato di specialità della fonte, che non incide sulla natura flessibile del rapporto né sulla sua riconducibilità alle collaborazioni coordinate e continuative richiamate dal punto B7.

Il Collegio ha inoltre verificato l’attività concretamente svolta: dall’incarico conferito emerge un rapporto a tempo determinato, con impegno settimanale definito, volto a soddisfare esigenze temporanee e configurato come lavoro autonomo. Il rapporto dedotto rientra dunque tra quelli computabili, e il servizio complessivo con contratti flessibili è risultato pari a quarantuno mesi e sedici giorni. Accertata la natura radicale dei vizi, il quarto motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’esclusione e consolidamento della posizione in graduatoria conseguita con l’ammissione con riserva; le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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