Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17619 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che mescoli e sovrapponga mezzi d’impugnazione eterogenei, prospettando la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Non è consentito al giudice di legittimità isolare le singole censure teoricamente proponibili per ricondurle a uno dei motivi dell’art. 360 cod. proc. civ., né dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente. Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio deve allegare la pista probatoria qualificata e di avere richiesto l’intervento officioso nel giudizio di merito. La decisione di legittimità non è terzo grado di merito per riesaminare gli esiti istruttori.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva irrogato al dipendente, allora direttore di un ufficio postale, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in relazione al rimborso di buoni fruttiferi postali risultati clonati e a un danno patrimoniale conseguente. La società chiedeva al giudice del lavoro l’accertamento della legittimità del provvedimento.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello respingeva il gravame, escludendo la responsabilità diretta o concorrente del dipendente in relazione alle mansioni e alla condotta concretamente tenute. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articolava in un unico motivo che denunciava, insieme, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 437 cod. proc. civ., degli artt. 2104, 2048 e 2049 cod. civ. e delle disposizioni aziendali, oltre all’errata e insufficiente motivazione su un fatto decisivo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui non è consentita la prospettazione della stessa questione sotto profili incompatibili: la violazione di diritto presuppone accertati gli elementi di fatto, mentre ilvizio di motivazione quegli stessi elementi intende rimettere in discussione. Una simile tecnica attribuisce al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze, inammissibilmente.

La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello aveva confermato integralmente le statuizioni di primo grado, integrando l’ipotesi di doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ. Il giudizio di cassazione non è strutturato come terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi.

Un ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nella mancata trascrizione delle disposizioni aziendali asseritamente violate e nell’omessa indicazione del luogo del loro deposito, con violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. per mancato esercizio dei poteri istruttori, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la pista probatoria qualificata e di avere specificamente richiesto l’intervento officioso nel giudizio di merito, oneri rimasti inadempiuti.

Assorbiti i profili di inammissibilità, la Corte non ha esaminato l’eccezione di giudicato esterno relativa ad altra sentenza di merito non impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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