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La revoca del nulla-osta per mancata presentazione allo Sportello Unico presuppone l’interesse legittimo del lavoratore straniero, senza diritto al permesso per attesa occupazione (TAR Puglia n. 142 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di immigrazione economica, a differenza dell’immigrazione per diritto d’asilo, la posizione giuridica soggettiva degli stranieri assume la consistenza dell’interesse legittimo, strettamente correlata alla necessità di reperire un’occupazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro. Non è previsto, in tali fattispecie, il rilascio del c.d. permesso di lavoro per attesa occupazione. La revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, disposta ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per la mancata presentazione del lavoratore allo Sportello Unico per l’Immigrazione nel termine di otto giorni dall’ingresso, presuppone la mancata trasmissione del contratto di soggiorno, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

Il Fatto

Un cittadino extra-UE, entrato in Italia il 6 febbraio 2024, aveva visto revocare il nulla-osta e rigettare la domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale da parte della Prefettura-UTG di Foggia. Il provvedimento, impugnato davanti al TAR Puglia, si fondava sulla circostanza che il lavoratore non si era presentato presso i competenti uffici periferici del Ministero dell’Interno entro gli otto giorni previsti dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, essendo stato l’ingresso comunicato dal datore di lavoro soltanto il 30 agosto 2024, senza che l’interessato avesse mai sottoscritto il contratto di soggiorno.

Il ricorrente contestava, unitamente alla legittimità della revoca, la competenza della Prefettura ad adottare l’atto, ritenendola spettante allo Sportello Unico per l’Immigrazione, e invocava, ove occorra, l’illegittimità delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 30-bis e 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999. La domanda cautelare era stata proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in sede di esame sommario tipico della fase cautelare, ha ritenuto che la mancata presentazione del lavoratore allo Sportello Unico nel termine di otto giorni dall’ingresso integrasse la fattispecie revocatoria prevista dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, il quale dispone la revoca del nulla-osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello Unico nel termine stabilito, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. Nella specie, il datore di lavoro aveva comunicato l’ingresso con notevole ritardo e il contratto non risultava mai sottoscritto.

Quanto all’eccezione di incompetenza, il Collegio ha osservato che lo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce una mera articolazione della stessa Prefettura, come si evince dal medesimo art. 22 d.lgs. n. 286/1998, sicché il vizio dedotto non assumeva rilievo ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato.

Il Tribunale ha poi precisato che, nelle ipotesi di immigrazione economica, la posizione dello straniero è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, richiamando i precedenti della Sezione (TAR Puglia, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 45; 2 maggio 2024, n. 544). Da tale qualificazione discende l’esclusione del rilascio del c.d. permesso di lavoro per attesa occupazione, secondo il costante orientamento del Giudice amministrativo (ex multis: TAR Puglia, sez. III, 17 ottobre 2025, n. 1162; 5 aprile 2024, n. 420; 29 ottobre 2024, n. 1125, confermata da Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2025, n. 4839).

Nel caso concreto, il Collegio ha infine rilevato che i nove mesi di soggiorno stagionale, nel massimo consentito dall’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, erano ampiamente decorsi, rendendo comunque inattuale qualsiasi esigenza di tutela cautelare correlata alla permanenza per finalità lavorative. La domanda di sospensione è stata pertanto respinta, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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