Socio lavoratore di cooperativa e accertamento della subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24691 del 06.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è espressione di una valutazione di natura inderogabile, che prescinde dal nomen iuris prescelto dalle parti e dal ruolo di socio lavoratore della cooperativa. Non è sufficiente il riferimento alla figura del socio, né alla facoltà di rifiutare le occasioni di lavoro o di lavorare per terzi, per escludere il vincolo di subordinazione, poiché la disciplina dell’art. 2094 cod. civ. opera in modo imperativo e nessuno, neppure il legislatore, può sottrarre un rapporto al relativo statuto protettivo. L’accertamento della sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione costituisce un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione, quanto ai caratteri tipizzati dalla norma, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e, quanto alla ponderazione degli elementi presuntivi, nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una società cooperativa, in liquidazione, impugna la nota di rettifica con cui l’INPS aveva accertato un debito contributivo, pari a Euro 6.197,77, per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012. Il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione, riconoscendo la fondatezza della pretesa contributiva dell’Istituto.

La Corte d’appello conferma la decisione, rilevando che i soci si limitavano a mettere le proprie energie lavorative a disposizione della cooperativa, svolgendo in via continuativa prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci nell’ambito degli appalti acquisiti. La società ricorre per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente. Richiamando la disciplina dell’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 e la giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento, il Collegio esclude che tale pronuncia determini l’interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso.

Nel merito, la Corte ricostruisce la questione centrale: stabilire se il rapporto di lavoro dei soci sia riconducibile al paradigma della subordinazione. Sul punto richiama il principio dell’indisponibilità del tipo negoziale, affermato dalla Corte costituzionale n. 76 del 2015, e ribadisce che anche al legislatore è precluso qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura. Canone primario resta il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ..

Quanto alla posizione del socio lavoratore, la Corte precisa che la peculiarità del lavoro nelle cooperative non milita di per sé contro la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto che si instaura a latere rispetto al rapporto associativo, dovendo esso rispondere allo schema qualificatorio inderogabile della legge, sul piano lavoristico e previdenziale.

La Corte distingue poi il profilo del sindacato di legittimità. La valutazione della sussistenza degli indici di subordinazione è un accertamento di fatto: censurabile, quanto all’individuazione dei caratteri tipizzati, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e, quanto alla scelta e ponderazione degli elementi presuntivi, nei limiti del n. 5. I giudici d’appello hanno conferito rilevanza agli indici sussidiari, valorizzando l’inserimento stabile nell’organizzazione, la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni, l’assenza di rischio d’impresa, il mancato apporto di attrezzature e l’erogazione di una retribuzione oraria parametrata al contratto collettivo.

Le censure sulla distribuzione degli oneri probatori e sul ragionamento presuntivo sono disattese: esse mirano a una rivalutazione del compendio istruttorio, sottraendosi ai confini del giudizio di legittimità. Irrilevanti, infine, sono le istanze istruttorie, per la loro genericità e natura valutativa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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