Diligenza del lavoratore e verifica tattile del titolo: sanzione legittima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24980 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il grado di diligenza dovuto dal lavoratore, quale elemento variabile secondo la peculiarità del singolo rapporto di lavoro, si commisura mediante due parametri espressamente delineati nell’art. 2104 c.c.: la natura della prestazione dovuta e l’interesse dell’impresa. Il primo richiama la complessità delle mansioni, anche sul piano della responsabilità collegata; il secondo esige una prestazione raccordata alla specifica organizzazione in funzione della quale è resa. Ne consegue che l’operatore di sportello incaricato dell’incasso di titoli non è esonerato dalle verifiche visive e tattili richieste dalle disposizioni interne, neppure quando il controllo elettronico di genuinità non abbia segnalato anomalie. Le dichiarazioni giustificative rese in sede ispettiva non costituiscono atto giuridico negoziale e sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito. È inammissibile in cassazione la censura che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, contesti la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di una società di servizi postali con mansioni di addetto allo sportello, riceve una contestazione disciplinare per il proprio coinvolgimento nell’incasso di un vaglia circolare di importo cospicuo, risultato contraffatto. Rassegnate le giustificazioni in sede di audizione, le viene applicata la sanzione della sospensione dalla retribuzione per quattro giorni.
Il Tribunale accoglie l’impugnazione e dichiara illegittima la sanzione, condannando la società alla restituzione dell’importo trattenuto. La Corte d’appello, in riforma, accoglie il gravame aziendale e rigetta la domanda, compensando le spese. La lavoratrice ricorre per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge, errata qualificazione della dichiarazione ispettiva come confessione, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta in via preliminare il primo motivo, con cui si contesta la ritenuta sussistenza dell’inosservanza dei doveri di diligenza in relazione a un obbligo di verifica tattile asseritamente non esigibile. Il motivo è inammissibile: al di là del formale richiamo all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., le censure mirano in realtà a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e la ricognizione della fattispecie concreta, profili sottratti al giudizio di legittimità.
Nel merito la censura è comunque infondata. La Corte territoriale ha accertato che la comunicazione interna aziendale prevede espressamente il rilievo calcografico del logo tra i segni di originalità del titolo da verificare prima dell’operazione. Il vaglia contraffatto, proprio in corrispondenza del logo, risultava liscio al tatto, e la lavoratrice aveva ammesso in sede ispettiva che la circostanza le era sfuggita. L’inserimento del titolo nel lettorino elettronico, privo di anomalie, non è sufficiente, perché le disposizioni interne richiedono ulteriori verifiche, visive e tattili, tanto più necessarie in ragione dell’importo elevato e delle numerose operazioni compiute subito dopo dalla sedicente cliente.
La Corte di legittimità dichiara che il percorso argomentativo della sentenza impugnata si conforma esattamente al contenuto dell’art. 2104 c.c., il quale impone di commisurare la diligenza alla natura della prestazione e all’interesse dell’impresa, quali specificazioni del principio generale dell’art. 1176 c.c. Risultano pertanto violati l’obbligo di diligenza e i doveri di normale prudenza e perizia, con applicazione legittima della sospensione prevista dall’art. 54, punto III, CCNL di settore.
Il secondo motivo è inammissibile. L’atto stragiudiziale contenente l’esposizione di argomenti giustificativi non integra un atto giuridico ai sensi dell’art. 1324 c.c. e le dichiarazioni rese sono soggette al prudente apprezzamento del giudice, ex art. 116 cod. proc. civ. La Corte distrettuale le ha valorizzate solo come indizio di negligenza, nel contesto di altre circostanze. Non è sindacabile in cassazione, salvo il vizio di motivazione, l’accertamento della natura confessoria compiuto dal giudice di merito.
Il terzo motivo è inammissibile: l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non è integrato dall’omesso esame di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive. Il quarto motivo è infondato: dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., e la sentenza impugnata contiene una chiara illustrazione delle ragioni dell’addebito e della legittimità della sanzione.
Nota della Redazione
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