Inammissibile il ricorso sulla misura della pena concordata ex art. 599-bis (Cass. pen. Sez. III n. 3750 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva la sola ipotesi di illegalità della pena concordata. Sono del pari inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Restano invece deducibili i vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa all’esito del giudizio abbreviato, ha rideterminato le pene inflitte a due imputati applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e procedendo ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., sull’accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti la determinazione della sanzione. La responsabilità era stata affermata per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena inflitta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina del patteggiamento in appello. Ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, la Corte di appello provvede in camera di consiglio ove le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri. Se i motivi per i quali si chiede l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

Quanto ai vizi denunciabili, la Corte richiama il perimetro già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. È ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018.

Da tali premesse la Corte fa discendere il principio per cui, in tema di patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso proposto in relazione alla misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata, secondo Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020.

Nel caso esaminato tale evenienza non è stata nemmeno denunciata dal ricorrente e, comunque, non risulta ravvisabile. I ricorsi, proposti per motivi non consentiti, sono pertanto inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 —, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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