Sequestro preventivo di opere abusive e potere di riqualificazione del p.m. (Cass. pen. Sez. III n. 3751 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nei poteri del pubblico ministero qualificare come preventivo il sequestro operato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, purché ne richieda la convalida entro le quarantotto ore dalla ricezione del verbale, con provvedimento del g.i.p. adottato nei termini di cui all’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. Il periculum in mora del sequestro preventivo impeditivo deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e va accertato dal giudice della cautela con motivazione che dia conto delle conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio. In materia di reati edilizi, il sequestro è legittimo quando le opere risultino ancora in corso di esecuzione, non rilevando la preesistenza di altre parti del manufatto. Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, in materia cautelare reale, solo quando si traduca in violazione di legge per totale mancanza o apparenza del ragionamento giustificativo.
Il Fatto
La vicenda riguarda un manufatto realizzato su un terreno di proprietà pubblica. La polizia locale aveva proceduto al sequestro d’urgenza ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., ipotizzando il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. Il pubblico ministero aveva riqualificato il vincolo come sequestro preventivo, chiedendone la convalida al g.i.p., che l’aveva disposta.
Il Tribunale della libertà di Roma, costituito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., aveva rigettato l’istanza di riesame. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi: incompetenza funzionale del g.i.p. e inosservanza dei termini perentori, assenza del decreto di sequestro, insussistenza dei presupposti dell’indifferibilità e urgenza, difetto del fumus commissi delicti per la natura risalente del fabbricato, estraneità alla condotta e assenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte ricostruisce la sequenza processuale: il sequestro d’urgenza del 14 giugno 2024, la trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero il 16 giugno, la riqualificazione in sequestro preventivo e la richiesta di convalida il 17 giugno, con provvedimento del g.i.p. nei termini dell’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento di legittimità, qui ribadito, rientra tra i poteri del pubblico ministero la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro operato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, con richiesta di convalida e contestuale emissione del decreto entro le quarantotto ore dalla ricezione del verbale ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso concreto non è ravvisabile alcuna violazione di legge.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che il periculum in mora del sequestro preventivo impeditivo deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità. Nel caso di opere costruite abusivamente, il giudice deve accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto. Il Tribunale cautelare ha attestato il pericolo di aggravamento della lesione dell’interesse protetto, poiché i lavori erano ancora in corso di esecuzione. Non rileva che il manufatto si trovi in quel luogo da tempo, perché oggetto di contestazione è la realizzazione dei porticati e di un muro di recinzione, opere certamente non preesistenti.
I restanti motivi sono inammissibili. In tema di reati edilizi, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile presentare caratteristiche coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente. I porticati coperti non possono non considerarsi organismi edilizi, per la loro autonoma utilizzabilità e per l’incidenza sulla fisionomia dell’immobile.
Il Tribunale ha evidenziato che le mura esterne, i porticati e i tramezzi interni erano ancora in corso di edificazione, come attestato dallo stato grezzo e dalla presenza di ponteggi. Non vi è prova della effettiva preesistenza del manufatto né che questo non fosse originariamente abusivo. Quanto all’elemento soggettivo, le opere erano state commissionate dalla ricorrente, nei cui confronti è stata ravvisata quantomeno la colpa. Il difetto dell’elemento soggettivo può essere rilevato dal giudice della cautela reale solo se emerge ictu oculi, il che non ricorre. A fronte di tale apparato motivazionale, le censure difensive risultano generiche o attengono a profili ricostruttivi del fatto, che esulano dalla nozione di violazione di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.