Colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. III n. 3749 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare ex ante, secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta del richiedente sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo ex art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga quanto meno una concausalità rispetto all’adozione del provvedimento cautelare. Il giudice della riparazione non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo fisiologicamente, inutilizzabili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio disposto da Cass. Sez. IV n. 48078 del 09.11.2023, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da due ricorrenti in relazione alla custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari subiti per reati associativi e in materia di armi ed esplosivi, dai quali erano stati prosciolti.

Il rigetto si fondava sulla ravvisata colpa grave nella condotta degli istanti. Avverso l’ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale utilizzato elementi di fatto non corrispondenti alla realtà o non concludenti, già esclusi dal giudice della cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta i ricorsi, dichiarandoli infondati. Il Collegio muove dalla premessa che la precedente ordinanza di rigetto era stata annullata perché aveva desunto la colpa grave dal contenuto di intercettazioni ambientali ritenute non utilizzabili dal giudice della cognizione, in violazione del principio affermato da Sez. 4, n. 486 del 03.12.2021, Rv. 282417.

Nel nuovo giudizio di rinvio, la Corte di merito ha invece adeguatamente motivato, senza più riferimento a quelle intercettazioni, valorizzando una serie di elementi di prova puntualmente indicati. In primo luogo il materiale rinvenuto perquisizione domiciliare: un DVD, realizzato da aderenti a un gruppo animalista radicale, contenente la descrizione dettagliata delle fasi e dei materiali per costruire ordigni incendiari con congegno a tempo, nonché incitamenti espliciti ad azioni dirette; ritagli di stampa su azioni rivendicate nella provincia; un volantino di rivendicazione di attentati non ancora pubblicato e bozze di una rivista con documenti che esaltavano la lotta armata.

Il Collegio sottolinea il dato significativo evidenziato dalla Corte territoriale, ossia che nella quasi totalità degli attentati incendiari rivendicati gli inneschi erano costituiti in maniera identica a quelli descritti nel DVD.

In secondo luogo la Corte d’appello ha valorizzato la frequentazione, pregressa e coeva ai fatti, di uno dei ricorrenti con soggetti già condannati in primo grado quali appartenenti a una cellula eversiva. Sul punto la Corte richiama Sez. 4, n. 850 del 28.09.2021, dep. 2022, Rv. 282565, secondo cui le frequentazioni ambigue sono ostative al risarcimento a condizione che emerga una concausalità rispetto all’adozione della misura cautelare, come appurato nella specie.

Le censure difensive non hanno pregio. Esse non si confrontano con tutti gli elementi fattuali ritenuti indicativi di una condotta gravemente colposa e, laddove evidenziano il proscioglimento dei ricorrenti, confondono due piani diversi: i presupposti della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. e quelli dell’affermazione della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ribadisce così il principio di Sez. 4, n. 39726 del 27.09.2023, Rv. 285069, richiamato come accertato nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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