Ricorso inammissibile per vizi di motivazione e dolo nel tentato omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 33859 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ha l’onere, sanzionato a pena di aspecificità, di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione. In tema di tentato omicidio, la prova del dolo, in assenza di ammissioni, ha natura indiretta e si desume dagli elementi esterni della condotta, assumendo valore determinante l’idoneità e l’univocità dell’azione, apprezzate con prognosi postuma. Ai fini della recidiva il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo di riprovevolezza e pericolosità, non bastando il mero riscontro formale dei precedenti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la condanna alla pena di otto anni di reclusione per tentato omicidio aggravato in continuazione e per porto di armi clandestine in luogo pubblico. Il ricorrente, nel corso di un inseguimento, dopo l’intimazione dell’alt da parte degli operanti, esplodeva colpi di pistola verso gli stessi, senza attingerli, reiterando la condotta fino a quando non veniva bloccato.

Avverso la sentenza di secondo grado l’interessato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione di norme processuali e vizi della motivazione; insussistenza dell’idoneità e univocità degli atti; difetto dell’elemento soggettivo; erronea qualificazione giuridica del fatto; violazione dei criteri di determinazione della pena e della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per l’estrema genericità delle confutazioni e l’inconcludenza di molte di esse, che lo privano del necessario tono di legittimità. Il collegio richiama il principio secondo cui i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili, non suscettibili di cumularsi sul medesimo segmento della decisione, citando Sez. II n. 38676 del 24.05.2019.

Il primo motivo è ritenuto privo di pregio: la Corte territoriale aveva confutato la doglianza con argomentazione logica e coerente, evidenziando la piena prova del reato e proseguendo sull’elemento oggettivo, sull’idoneità dell’azione e sull’univocità della direzione degli atti. Il secondo motivo è qualificato come meramente confutativo e rivalutativo: la sentenza d’appello, letta in correlazione con quella di primo grado, forma un solo complesso corpo argomentativo, secondo il principio di Sez. Un. n. 6682 del 04.02.1992.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che, rispetto al tentato omicidio, la prova del dolo, in assenza di ammissioni, ha natura indiretta e va desunta dagli elementi esterni più adatti a esprimere il fine perseguito, assumendo valore determinante l’idoneità e l’univocità dell’azione, da apprezzare in concreto con prognosi postuma. I giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova dell’elemento psicologico sulla base della reiterazione dei colpi e della mancata desistenza, richiamando Sez. I n. 35006 del 18.04.2013.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile, avendo la Corte d’appello puntualmente sussunto gli elementi di prova nel reato contestato, mentre il quinto è manifestamente infondato. Quanto alla recidiva, la Corte richiama il principio di Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010: il giudice deve accertare in concreto la sintomaticità della reiterazione, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro offensività e alla genesi della ricaduta. La motivazione ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere, non infirmata dalla condotta successiva né dal comportamento processuale, poiché il giudizio prognostico va riferito al tempo della manifestazione criminosa.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, secondo Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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