Notificazione a mani proprie dell’imputato valida nonostante elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. I n. 33860 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio eseguita a mani proprie dell’imputato è valida dovunque essa avvenga, anche in presenza di una precedente elezione di domicilio, poiché integra la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario. Il perfezionamento della formalità a mani proprie non lede la facoltà di esercitare i diritti di difesa, avendo il destinatario acquisito, con la consegna personale, la conoscenza legale dell’atto senza alcuna interposizione. È manifestamente infondata la doglianza che deduce la nullità del giudizio per asserita irritualità della notificazione, quando l’accertamento dell’avvenuta consegna personale escluda qualunque vulnus al diritto di difesa. È parimenti inammissibile il motivo che censura il rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria in appello, ove la Corte territoriale abbia motivato sulle emergenze già presenti nel fascicolo e sulla memoria difensiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 10.02.2026, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 12.02.2025, che aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in data 26.11.2021.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo lamentava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle norme in materia di notificazione (artt. 157, 157 ter, 161, 171, 546 e 125 cod. proc. pen.), assumendo che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non fosse stato ritualmente notificato, con conseguente nullità del giudizio. Con il secondo deduceva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 191, 526 e 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 11 Cost., censurando il rigetto della rinnovazione del dibattimento in appello e l’omessa valutazione della memoria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso il 04.09.2023, era stato notificato a mani dell’imputato il 19.09.2023. Il dato decisivo è che la consegna personale si era perfezionata, facendo acquisire al destinatario la conoscenza legale dell’atto senza alcuna interposizione.

La Corte ha premesso che la notificazione eseguita a mani proprie dell’imputato, pur in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque avvenga, perché costituisce la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario. A sostegno richiama Sez. 2, n. 6910 del 25.01.2011, Rv. 249360, Sez. 2, n. 16296 del 23.03.2004, Rv. 228638 e Sez. 1, n. 9544 del 26.09.2017, Rv. 272309.

Il rilievo che l’imputato avesse eletto domicilio, ha precisato la Corte, non aveva pregiudicato la sua conoscenza dell’atto, consegnatogli nelle mani senza interposizione. Il perfezionamento della formalità non ha quindi vulnerato la facoltà del destinatario di esercitare i diritti di difesa. Il motivo è stato così ritenuto manifestamente infondato.

Parimenti inammissibile il secondo motivo. L’istanza di rinnovazione istruttoria mirava ad acquisire l’istanza e il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già allegati alla memoria difensiva depositata all’udienza di discussione del giudizio di primo grado e già presenti nel fascicolo. La Corte di appello aveva motivato sul punto, indicando il livello reddituale riportato nell’istanza stessa ed esaminandolo per escludere la prospettata condizione di “assoluta impossibilità economica” a pagare la cauzione. Quanto alla memoria, la valutazione del giudice dell’appello si desumeva dalla motivazione, che aveva rilevato il difetto di riscontro, negli atti acquisiti, della dedotta richiesta di rateizzazione della cauzione.

Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000), della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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