Coltello a scatto su motorino: elemento psicologico e non punibilità (Cass. pen. Sez. I n. 33857 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso che censuri la motivazione sull’art. 131-bis cod. pen. quando il giudice di merito abbia indicato, sia pure con il solo richiamo a un precedente penale esistente e alle modalità della condotta, almeno un elemento ritenuto ostativo alla causa di non punibilità. L’erroneo riferimento del giudice territoriale a un precedente in realtà inesistente non vizia la decisione se la motivazione resta corretta e adeguata alla luce degli altri elementi valutati. In tema di art. 4 legge n. 110 del 1975, la sussistenza dell’elemento psicologico e della disponibilità dell’arma si desume dalle circostanze del fatto, dall’atteggiamento del soggetto e dall’assenza di giustificazioni, non sindacabili in sede di legittimità in mancanza di vizi logici.

Il Fatto

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18 settembre 2025, confermava la condanna del ricorrente alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato senza giustificato motivo un coltello a scatto di complessiva lunghezza di 27 cm, con lama di 12,5 cm.

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con i primi due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva richiamato un precedente penale in realtà inesistente, coincidendo con il medesimo fatto oggetto del processo. Con il terzo motivo censurava la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico ai sensi dell’art. 43, comma terzo, cod. pen., non essendo prevedibile la presenza del coltello nel vano portaoggetti di un motorino non di sua proprietà.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Pur riconoscendo l’errore del giudice territoriale, che ha considerato lo stesso procedimento in corso alla stregua di un precedente penale, la motivazione del provvedimento impugnato resta comunque corretta e adeguata.

Il giudice di appello, richiamando i precedenti penali in ogni caso esistenti, le modalità complessive della condotta e la gravità del fatto, ha espresso una valutazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità. È sufficiente, sul punto, anche la sola indicazione di un elemento ritenuto ostativo all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., secondo il principio affermato da Sez. 6 n. 55107 del 08.11.2018.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione impugnata, pur con il riferimento alla natura contravvenzionale del reato, è adeguata e corretta in ordine all’elemento psicologico. La Corte territoriale ha dato conto degli elementi posti a fondamento della propria conclusione: il ricorrente era alla guida di un motorino senza targa, si è mostrato insofferente al controllo e non ha fornito alcuna giustificazione sulla presenza del coltello né sulla proprietà e provenienza del mezzo.

Da tali circostanze i giudici di merito hanno desunto la sussistenza dell’elemento psicologico e della disponibilità dell’arma. La Corte di cassazione ribadisce che una motivazione così articolata, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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