Ricettazione a dolo eventuale e tenuità: criteri cumulativi per la non punibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 12911 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale: l’agente, rappresentandosi la possibilità che il bene abbia provenienza delittuosa e avendo colto gli elementi di allarme, decide comunque di riceverlo, accettando il rischio della condotta delittuosa. La differenza con la contravvenzione di incauto acquisto risiede nel rimprovero: nella ricettazione si addebita la scelta consapevole; nell’incauto acquisto, l’aver colpevolmente ignorato gli elementi che avrebbero dovuto allarmare. I criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi per riconoscere la particolare tenuità dell’offesa e alternativi per negarla: l’applicazione della causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
Il Fatto
La difesa dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione e la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente censura la decisione di merito per aver ritenuto integrato il reato e per aver negato la causa di esclusione della punibilità, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle fonti probatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi sono giudicati generici e, comunque, manifestamente infondati. La mancanza di specificità dei motivi, osserva il Collegio, va apprezzata non solo intrinsecamente, per la genericità delle ragioni dedotte, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza delle censure prive di correlazione con la complessità della decisione impugnata o consistenti nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi.
Quanto al primo profilo, le doglianze difensive mirano a una rivalutazione delle fonti probatorie e a un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità e non supportate dalla individuazione di specifici travisamenti.
Nel merito, la Corte richiama la distinzione tra ricettazione a dolo eventuale e incauto acquisto. Nella prima l’agente, rappresentandosi la possibilità della provenienza delittuosa e avendo colto gli elementi di allarme, decide comunque di ricevere il bene, accettando consapevolmente il rischio di una condotta delittuosa; nella seconda gli si rimprovera di non aver colto quegli elementi di fatto che avrebbero dovuto allarmarlo. Il Collegio richiama Sez. U n. 12433 del 2009 e Sez. II n. 51056 del 2016. Irrilevante è che la ricezione sia avvenuta dietro pagamento di una somma ovvero a compensazione di un credito verso il cedente.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è congruamente motivato in relazione alla quantità di carburante ricevuto. I criteri del primo comma sono cumulativi per pervenire a un giudizio di particolare tenuità dell’offesa e alternativi quanto al diniego: l’applicazione della causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno soltanto di essi, con riferimento ai profili oggettivi e soggettivi del fatto e al danno o pericolo cagionato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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