Ricorso generico e giudizio di equivalenza: inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 12919 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che, a fronte di una motivazione logicamente corretta del provvedimento impugnato, non indichi gli elementi posti a fondamento della censura, così impedendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche quando la soluzione dell’equivalenza risulti congruamente motivata. La motivazione sull’equivalenza è adeguata se il giudice di merito la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto o richiami anche uno solo dei parametri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in data 09.07.2024, ha confermato la condanna per rapina pluriaggravata. Entrambi propongono un unico motivo di ricorso.

Il primo ricorrente deduce insufficienza della motivazione; il secondo lamenta un vizio di motivazione in punto di giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno, contestando il riconoscimento dell’equivalenza operato dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta separatamente i due motivi. Quanto al primo, rileva che la censura è del tutto generica per indeterminatezza, perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che stanno alla base della doglianza, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

Quanto al secondo motivo, il vizio è ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per cui il giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice non potesse essere rivisto in senso più favorevole, evocando la gravità dei fatti, costituiti da rapina pluriaggravata.

La Corte ribadisce quindi che la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata quando il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, oppure abbia fatto riferimento anche a uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.

Nel percorso argomentativo il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni sul giudizio di comparazione sono censurabili in legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche quando la soluzione dell’equivalenza risulti sufficientemente motivata. Sono citati i precedenti Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009 e Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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