Inammissibile il ricorso sui motivi generici e la recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 8660 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono del tutto generici e aspecifici, così da non confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il motivo che non si misuri con la motivazione della decisione di appello è privo del necessario confronto critico e non è deducibile in sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione logica e coerente con gli atti, è insindacabile nel giudizio di cassazione. La decisione che fonda l’aumento di pena sulla recidiva non si limita a dedurre la pericolosità sociale dall’esistenza di precedenti, ma verifica in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 21 febbraio 2022, che aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 4 cod. pen. (capo 1) e agli artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. (capo 2).

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale; l’erronea applicazione della recidiva; l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La Corte ha esaminato separatamente i tre motivi, muovendo dal più generale al più specifico.

Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto del tutto generico e aspecifico. Esso non è idoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto, né a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso è privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La motivazione di appello appare lineare e congrua, priva di contraddizioni evidenti, e quindi non sottoponibile al sindacato di legittimità. Essa si conforma ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato: non si è limitata a dedurre la pericolosità sociale dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma ha esaminato in concreto, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. In particolare, ha verificato se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da aver influito come fattore criminogeno nella commissione del reato. A sostegno di tale orientamento la Corte ha richiamato la Sez. III n. 33299 del 16.11.2016, Del Chicca, e, in termini conformi, le Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, Calibè.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha osservato che la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha negato all’imputato il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e perciò insindacabile in sede di legittimità, secondo il richiamo alla Sez. VI n. 42688 del 24.09.2008, Caridi e altri.

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in applicazione della Corte cost. sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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