Inammissibile il ricorso che non attacca la declaratoria di inammissibilità della revocazione (Cass. civ. Sez. II n. 16350 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse e di specificità, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., quando il ricorrente non contesti la declaratoria di inammissibilità e deduca invece asseriti errori di diritto in cui sarebbe incorsa la corte di merito nella sentenza di cui si era chiesta la revocazione. L’oggetto del giudizio di legittimità è limitato alla verifica della correttezza della pronuncia di inammissibilità; il ricorrente che non ne investa le ragioni, ma riporti stralci della decisione revocanda, non assolve l’onere di specificità dei motivi. Il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non si identifica con l’errore di diritto.
Il Fatto
Un condomino ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la corte d’appello ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso una precedente sentenza d’appello. Quest’ultima, a sua volta, aveva confermato la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda del condominio, aveva accertato l’inesistenza di una servitù di passaggio su un viale condominiale a vantaggio di un’autorimessa di proprietà esclusiva del condomino e aveva ordinato la riduzione in pristino del muro sul confine, demolito dal condomino per creare il passaggio verso l’autorimessa.
La revocazione era fondata su un preteso duplice errore di fatto del giudice d’appello, dedotto come rilevante ed evincibile ex actis. La corte d’appello ha ritenuto che gli errori denunciati non assumessero la dignità di errori revocatori ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e ha quindi dichiarato inammissibile l’impugnazione straordinaria. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avendo interpretato l’art. 1102 cod. civ. in senso diverso da quello pacificamente affermato, e individua l’errore di diritto nel fatto che la corte avrebbe assunto l’identità tra uso preesistente e uso successivo da parte di ciascun comproprietario.
La Suprema Corte rileva anzitutto che il ricorso è inammissibile. Il punto decisivo è che il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile la revocazione perché gli errori denunciati non erano e non rilevavano come errori revocatori ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ.
Il ricorrente, però, non contesta quella declaratoria di inammissibilità. Egli riporta uno stralcio della sentenza impugnata il cui incipit si riferisce alla sentenza di cui si chiedeva la revocazione e sviluppa censure su asseriti errori di diritto della corte d’appello. In questo modo non considera che l’impugnazione dichiarata inammissibile era appunto la revocazione, sicché la doglianza non si dirige contro la ratio della decisione impugnata.
La Corte conferma così il perimetro del giudizio: una volta che il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti della revocazione, il ricorso per cassazione deve investire quella statuizione. La mancata contestazione della declaratoria di inammissibilità, sostituita dalla deduzione di vizi della decisione revocanda, rende il motivo privo di attinenza con la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà inoltre atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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