Rimborso spese condominiali urgenti solo se manca provvedimento cautelare (Cass. civ. Sez. II n. 16351 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini. Nell’ambito del condominio edilizio la norma di riferimento è l’art. 1134 c.c., che subordina il rimborso al più stringente presupposto dell’urgenza e non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri partecipanti, diversamente da quanto prevede l’art. 1110 c.c. in materia di comunione ordinaria. Non è dovuto alcun rimborso al condomino ove la spesa di conservazione sia stata precedentemente ordinata dal giudice con provvedimento d’urgenza, soggetto ad attuazione ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c.

Il Fatto

Alcuni condòmini, proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio, assumendo di avere eseguito lavori urgenti alla copertura e all’impianto di smaltimento delle acque meteoriche dello stabile, chiesero al Tribunale la condanna degli altri condòmini al rimborso della somma anticipata, in proporzione ai millesimi di proprietà.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori alle spese. La Corte d’appello respinse il gravame, ravvisando l’insussistenza dell’urgenza della spesa ex art. 1134 c.c., sia perché i condòmini avrebbero potuto porre in esecuzione un precedente provvedimento d’urgenza che obbligava il condominio a rimediare alle carenze manutentive della copertura, sia perché le infiltrazioni risalivano a tre anni addietro. I condòmini soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno resistito gli altri condòmini e il condominio con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 1134 c.c., 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione contraddittoria e apparente. La motivazione della sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione e consente un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Non è fondatamente invocabile neppure il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che si sostanzia nell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non individuato dalla censura.

Nel merito, il Collegio riafferma la giurisprudenza consolidatasi prima dell’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, i cui argomenti valgono anche rispetto al testo attuale dell’art. 1134 c.c. Nell’ambito del condominio edilizio la norma di riferimento è quest’ultima, che — a differenza dell’art. 1110 c.c., operante in materia di comunione ordinaria — subordina il rimborso delle spese sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza degli altri, ma al presupposto dell’urgenza. Il requisito condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, che deve darne prova, e si sostanzia nella dimostrazione che le opere fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini.

Se l’assemblea, a fronte dell’urgenza dell’intervento conservativo, non vi provvede o non raggiunge la necessaria maggioranza, o se la deliberazione non viene eseguita, il rimedio è dato dal ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. e dell’art. 1139 c.c., e non dall’iniziativa individuale dei condòmini che assumano la gestione delle parti comuni degradate.

Su queste basi la doglianza è infondata: i singoli condòmini non avevano necessità di assumere in proprio la gestione delle parti comuni, perché già esisteva un provvedimento d’urgenza dell’autorità giudiziaria che ordinava gli interventi di ripristino, la cui attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. doveva avvenire sotto il controllo del giudice della cautela ed era suscettibile di produrre il medesimo risultato pratico perseguito con l’inutile iniziativa gestoria.

Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 91 c.p.c., è dichiarato inammissibile per difetto di autonomia, limitandosi ad auspicare la cassazione della statuizione sulle spese quale effetto del prospettato, ma insussistente, ribaltamento dell’esito del giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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