L’affissione dell’avviso ex art. 140 c.p.c. deve avvenire alla porta dell’abitazione, non al portone del condominio (Cass. civ. Sez. 3 n. 18337 del 07.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti processuali, l’avviso di deposito presso la casa comunale deve essere affisso alla porta dell’abitazione del destinatario, non al portone del complesso condominiale in cui essa è situata, attesa l’inidoneità di tale luogo a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell’atto. La notificazione della sentenza al contumace, eseguita ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, senza che rilevi la forma prescelta per la notifica stessa. I vizi della citazione e della sentenza di primo grado si convertono in motivi di impugnazione e, pertanto, devono essere fatti valere con appello tempestivo, non potendo essere dedotti come causa di nullità derivata in un giudizio di impugnazione già dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Un condominio aveva convenuto in giudizio la propria ex amministratrice per sentirla condannare al risarcimento dei danni da mala gestio, per un periodo di gestione risalente agli anni 1998-2014. Il Tribunale, dichiarata la contumacia della convenuta, aveva accolto la domanda condannandola al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.

L’ex amministratrice, sostenendo di essere rimasta all’oscuro del giudizio di primo grado, aveva proposto appello ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione per violazione dell’art. 140 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il riconoscimento della prescrizione del diritto e l’infondatezza delle accuse. La Corte d’Appello aveva tuttavia dichiarato l’appello inammissibile per tardività, ritenendo regolarmente perfezionata la notifica della sentenza di primo grado, con conseguente decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha affrontato, in via preliminare, la questione della validità della notificazione dell’atto di citazione, richiamando il principio consolidato per cui l’affissione dell’avviso di deposito deve essere effettuata alla porta dell’abitazione del destinatario e non al portone del complesso condominiale, salvo che l’edificio si identifichi con l’abitazione medesima (Cass. 4812/1998; Cass. 21071/2018).

La ricorrente deduceva che l’affissione fosse avvenuta al portone del complesso residenziale, e non alla porta della propria abitazione. La Corte ha tuttavia respinto la censura, osservando che la relata di notifica attestava come l’avviso fosse stato lasciato proprio alla porta dell’abitazione, e che tale dichiarazione fa piena prova fino a querela di falso. L’esatto luogo di affissione costituisce, peraltro, un accertamento di fatto non più censurabile in sede di legittimità: il vizio sarebbe stato configurabile solo se il giudice di merito, accertata l’affissione al portone del complesso, ne avesse comunque affermato la validità.

Quanto alla dedotta nullità della notifica della sentenza di primo grado, la Corte ha richiamato l’orientamento per cui, quando il giudizio si è svolto nella contumacia della parte, la sentenza può essere notificata personalmente ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione, senza che tale regola trovi deroga quando la notifica avvenga in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c.. Nel caso di specie, la notificazione si era perfezionata e il termine per impugnare era quindi scaduto, rendendo l’appello tardivo.

I motivi di ricorso concernenti l’omessa pronuncia su eccezioni di nullità derivata, prescrizione e infondatezza della domanda sono stati rigettati, in quanto la Corte di Appello aveva correttamente dichiarato l’appello inammissibile per tardività, con valenza assorbente su ogni questione di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente, essendo fondata sull’accoglimento, per relationem, delle difese dell’appellato. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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