Il radicamento della competenza per riassunzione preclude ogni questione sul criterio di competenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 14324 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza, la parte che, avverso un’ordinanza declinatoria, opti per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente anziché per la proposizione del regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., determina il definitivo radicamento della controversia presso il giudice ad quem, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. civ., per ogni possibile criterio di radicamento. La mancata impugnazione dell’ordinanza declinatoria rende incontestabile la competenza del giudice della riassunzione, con la conseguenza che il giudice ad quem non può declinare la propria competenza per materia, essendo il processo riassunto la prosecuzione di quello originario nel quale la preclusione di cui all’art. 38 cod. proc. civ. è già maturata. Tale principio trova applicazione anche in relazione alla competenza per materia, la cui rilevanza, se non percepita dal giudice a quo, non può essere successivamente posta in discussione.

Il Fatto

La ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale di Avellino opposizione a una cartella di pagamento di valore inferiore al limite di competenza del giudice di pace, relativa a oneri condominiali per immobili siti in Roma e ascritta a un ruolo formato dall’Agenzia del Demanio. Il Tribunale, qualificata l’opposizione come esecutiva ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e ritenuta insussistente la propria competenza per materia, dichiarava d’ufficio la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace.

Riassunta la causa dall’opponente, il Giudice di pace adito declinava a sua volta la competenza per materia, ritenendo di non poter decidere su questioni di diritto immobiliare e amministrativo, e rimetteva gli atti al Tribunale. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva istanza di regolamento di competenza, chiedendo la declaratoria della competenza per materia del Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi. Nell’attuale sistema processuale, caratterizzato da rigorose barriere preclusive, la rilevanza di una questione di competenza per materia non percepita dal giudice a quo viene meno per effetto della preclusione di cui all’art. 38 cod. proc. civ., non potendo essere rimessa in discussione dal giudice ad quem.

L’art. 44 cod. proc. civ. attribuisce alla parte la facoltà di scegliere tra la riassunzione della causa e l’impugnazione per regolamento avverso l’ordinanza declinatoria. L’opzione per la riassunzione rende incontestabile la competenza del giudice ad quem, per ogni possibile criterio di radicamento, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ivi inclusa Cass. 25/01/2025, n. 1812, e Cass. 19/09/2024, n. 25186.

Nel caso di specie, la riassunzione operata dalla ricorrente dinanzi al Giudice di pace ha determinato il definitivo radicamento della controversia presso quell’ufficio, sicché il giudice ad quem non avrebbe dovuto declinare la propria competenza. La Corte dichiara quindi la competenza del Giudice di pace, assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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