Sequestro di dispositivi informatici e obbligo di selezione dei dati (Cass. pen. Sez. II n. 30692 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo, ovvero le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviati nel dispositivo e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. La motivazione va parametrata alla natura del bene, dovendosi distinguere il contenuto dal contenitore, non essendo possibile l’immediata selezione dei dati utili. Il vincolo reale deve essere proporzionato sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, ma non può esigersi l’indicazione di elementi di dettaglio che l’autorità inquirente non conosce in una indagine ancora embrionale. La mancata fissazione di un termine non integra di per sé nullità, quando il provvedimento scandisca le fasi di estrapolazione e la parte possa attivare il rimedio dell’art. 262 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti di un indagato, amministratore di una società operante nella raccolta di rifiuti, in relazione a un’ipotesi di reimpiego di beni di provenienza illecita con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Oggetto dell’apprensione erano documentazione cartacea e informatica, dispositivi telefonici e informatici, appunti e altra documentazione relativa ai fatti del procedimento.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione degli artt. 253, 247 e 324 cod. proc. pen., sotto il profilo della proporzionalità del sequestro dei dispositivi, lamentando la mancata indicazione dei tempi di estrapolazione, delle parole chiave, la protrazione del vincolo e la natura di copia-mezzo della copia forense integrale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il decreto del pubblico ministero deve esplicitare le ragioni del sequestro esteso o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico e i tempi della selezione, con restituzione della copia dei dati non rilevanti, come affermato da Sez. VI n. 17677 del 29.01.2025.
La valutazione della specificità della motivazione va però commisurata all’oggetto del sequestro. Il Collegio ribadisce la distinzione tra contenuto e contenitore: chi ricerca dati non può prescindere dal sequestro del secondo, poiché l’estrazione dei dati utili richiede operazioni tecniche delicate e la corretta catena di conservazione. Il provvedimento deve quindi contenere un supplemento di motivazione, in coerenza con gli artt. 42 Cost. e 1 Protocollo addizionale CEDU, per assicurare il permanente controllo di legalità e durata della misura.
Il bilanciamento tra tutela della vita privata e finalità investigative non impone però di esasperare i profili motivazionali fino a richiedere dettagli che l’autorità inquirente non può conoscere nella fase embrionale dell’indagine. Il vincolo reale deve essere proporzionato sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.
Nel caso concreto, il decreto ha indicato le finalità probatorie e il nesso di pertinenzialità tra dispositivi e addebito provvisorio, i criteri di selezione e perimetrazione dei dati e una scansione delle fasi di estrapolazione secondo chiavi di ricerca pertinenti e non esplorative. Quanto alla restituzione della copia integrale, il Tribunale ha correttamente affermato che l’interesse sorge quando il pubblico ministero avrà selezionato i dati rilevanti, restando esperibile l’istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 247 c.p.p. – Casi e forme delle perquisizioni
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 262 c.p.p. – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame