Inammissibile il ricorso che non censura la motivazione sull’equivalenza delle circostanze (Cass. pen. Sez. VII n. 32701 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. È congrua la motivazione che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena da irrogare in concreto. Il ricorso per cassazione che non si confronti criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e prospetti deduzioni generiche e assertive è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento operato dalla Cassazione con la sentenza n. 32796/24 della precedente ordinanza di inammissibilità dell’appello, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, rideterminando la pena inflitta all’imputato e concedendo le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis e all’art. 62, n. 6, cod. pen. in regime di equivalenza con l’aggravante contestata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione degli artt. 62 bis, 62 n. 6 e 69 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti in regime di sola equivalenza con la contestata aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato manifestamente infondato perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Il ricorso, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
La Corte richiama sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, precisando che i principi ivi affermati, enunciati in tema di motivi d’appello, possono applicarsi anche al ricorso per cassazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, esso è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, come chiarito da Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa e Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017, Mastro.
Sulla invocata prevalenza delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno, la Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni unite: le statuizioni sul giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e se sorrette da sufficiente motivazione. Viene citata Sez. U n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, oltre a pronunce conformi della Sez. 4, della Sez. 5 e della Sez. 2, alcune delle quali non massimate.
Nel caso concreto il giudizio di comparazione risulta congruamente motivato. La Corte territoriale ha osservato che la soluzione dell’equivalenza era la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irroganda, in ragione del comportamento colposo dell’imputato, dimostrando così di aver valutato gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., in particolare le caratteristiche della condotta e il grado della colpa. Non è pertanto illogica la mancata valorizzazione dell’incensuratezza o di ulteriori attenuanti, ribadendosi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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