Ricorso inammissibile se reiterativo e senza confronto con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35046 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello, senza confronto con la motivazione logica ed argomentata del giudice del merito. La mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sia immune da vizi logici e sorretta da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna per i reati loro ascritti in rubrica. Il giudice di secondo grado ha ricostruito gli elementi probatori a carico di ciascuno, richiamando la proprietà del mezzo assicurato, le modalità di stipula della polizza e il vantaggio conseguito, e ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria.
I ricorrenti deducono la contraddittorietà della motivazione, la mancata assunzione dell’esame e il trattamento sanzionatorio ritenuto non equo, oltre alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il primo e il secondo motivo di ciascun ricorso sono totalmente reiterativi e privi di confronto con la motivazione della Corte d’appello. Quest’ultima ha esplicitamente affrontato i temi devoluti, quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria e all’affermazione della responsabilità, ampiamente illustrando gli elementi probatori a carico.
I giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione, esplicitando le ragioni del loro convincimento. Le doglianze sulla penale responsabilità tendono in realtà a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.
I motivi sono quindi privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. La mancanza di specificità non si esaurisce nella genericità come indeterminatezza, ma comprende la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, ma può limitarsi a quelli determinanti.
Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione, avendo la Corte d’appello escluso la particolare tenuità della condotta per la commissione di più reati mediante documenti falsificati in danno di più persone offese. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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