La distrazione nel concorso non richiede conoscenza del fallimento (Cass. pen. Sez. 5 n. 17969 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore di società fallita consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo richiesta la specifica conoscenza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento. La valutazione della consapevolezza può fondarsi su elementi concreti quali la qualità di socio di maggioranza della fallita e la posizione di dominus del gruppo facente capo alla stessa famiglia dell’imputato. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, non essendo configurabile violazione quando l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non si confronta con l’adeguata motivazione della decisione censurata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato, nella veste di amministratore unico della società SE.CA. s.r.l., era stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in danno della società Calum a s.r.l., per aver incassato somme della fallita per complessivi euro 302.000,00 senza una valida giustificazione. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: con il primo, la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo; con il secondo, l’inosservanza delle norme processuali di cui all’art. 177 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 429 e 521 cod. proc. pen. per assenza di correlazione tra la sentenza di condanna e il capo di imputazione; con il terzo, il vizio di motivazione rispetto all’art. 62-bis cod. pen. con riferimento all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non fondato. Le decisioni di merito, configurando una c.d. doppia conforme, si integrano l’una con l’altra formando un unico complessivo corpo argomentativo (richiamando Sez. 2, n. 37295 del 2019 e Sez. 3, n. 44418 del 2013). I giudici di legittimità hanno rilevato che l’operazione si era svolta tra parti correlate, in un periodo in cui la fallita versava già in una situazione di grave difficoltà economica, e hanno escluso che la mancata adozione di azioni di recupero potesse essere giustificata dalla recente nomina dell’imputato ad amministratore, avvenuta solo sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, ben potendo lo stesso richiedere in via stragiudiziale e, in caso di tentativo infruttuoso, in via giudiziale il credito vantato nei confronti della società.
Con specifico riguardo alla dedotta assenza di dolo per il periodo anteriore alla nomina ad amministratore, la Corte ha richiamato il principio per cui il dolo del concorrente nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo richiesta la specifica conoscenza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento (richiamando Sez. 5, n. 26501 del 2021). Nel caso di specie, la peculiare posizione dell’imputato, quale socio di maggioranza della fallita e capo del gruppo familiare, era stata correttamente valorizzata dai giudici di merito come elemento concreto idoneo a evidenziare la consapevolezza sia dell’apporto alla condotta dell’intraneus, sia delle gravi difficoltà economiche della fallita.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che la scrittura privata del 3 febbraio 2011, consegnata al curatore dallo stesso imputato, faceva riferimento a una corresponsione effettiva della somma di euro 220.000,00 alla società, e che la restante parte di euro 82.000,00 era stata effettivamente versata in due rate. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, la Corte ha ricordato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, non essendo configurabile violazione quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità (richiamando Sezioni Unite n. 8825 del 2017), poiché il ricorrente non si era confrontato con l’adeguata motivazione della decisione censurata, nella quale era stato rimarcato che l’imputato aveva subito una condanna per un delitto di bancarotta fraudolenta relativo ad altro fallimento, circostanza denotante l’assoluta spregiudicatezza della sua azione imprenditoriale e incompatibile con la concessione delle attenuanti generiche.
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Nota della Redazione
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