Rimessione del processo per grave situazione locale non richiede timori dell’imputato (Cass. pen. Sez. IV n. 13178 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo per legittimo sospetto, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., è ammissibile solo in presenza di una grave situazione locale che costituisca fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardi l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge e sia connotata da abnormità e consistenza tali da integrare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario o un pregiudizio alla libertà di determinazione dei partecipanti. I motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di tale situazione e come sua conseguenza. Gli elementi addotti devono emergere in modo certo dagli atti, non risolversi in generiche preoccupazioni, congetture o timori soggettivi dell’imputato. La pluralità di procedimenti a carico dello stesso imputato, la ricusazione di un singolo giudice, il rigetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato e la campagna di stampa non integrano, di per sé, la grave situazione locale.
Il Fatto
Il richiedente ha invocato la rimessione ad altra autorità giudiziaria del processo penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria. A fondamento della richiesta ha prospettato una grave situazione locale, asseritamente indotta da anomalie procedurali, da indicazioni provenienti dall’esterno e da articoli di stampa, tali da ingenerare ragioni di legittimo sospetto in ordine al corretto esercizio della giurisdizione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità della richiesta, che il Collegio ha poi dichiarato con la pronuncia in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, che deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25, comma 1, Cost. Da tale premessa discende la necessità di interpretare in termini restrittivi la nozione di grave situazione locale. Un consolidato orientamento di legittimità — richiamato nelle Sezioni Unite n. 13687 del 28.01.2003 e in successive pronunce di merito — richiede un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge e connotato da abnormità e consistenza tali da integrare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario o un pregiudizio alla libertà di determinazione dei partecipanti.
I motivi di legittimo sospetto, precisa la Corte, possono configurarsi solo in presenza di tale situazione e come sua conseguenza. Le situazioni addotte devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non risolversi nella proiezione di generiche preoccupazioni o timori. La richiesta deve individuare e descrivere con precisione la grave situazione locale, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili — dunque non generici, allusivi o meramente evocativi — i dati di fatto e le argomentazioni su cui si fonda.
Nel caso concreto il richiedente non ha allegato né documentato alcuna situazione esterna all’ufficio giudiziario. La ricusazione di un diverso giudice dello stesso ufficio e il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato non costituiscono eventi esterni alla dialettica processuale. La Corte ribadisce che i motivi di legittimo sospetto investono l’ufficio nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest’ultima eventualità, la garanzia del giusto processo è assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità di translatio iudicii.
Del pari generico e indimostrato è il riferimento a indicazioni provenienti dall’esterno e ad articoli di stampa. La Corte ricorda di avere già escluso che ripetuti articoli giornalistici, o persino una vera campagna di stampa, assumano di per sé rilievo ai fini della rimessione, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell’imparzialità dei giudici locali. Neppure la contemporanea pendenza di più processi a carico dello stesso imputato integra la grave situazione locale, in assenza di prova della loro incidenza sulla libera determinazione dei giudici.
Il richiedente lamenta, in definitiva, un proprio timore. Ma gli elementi perturbatori che legittimano l’istanza non attengono alla tranquillità dell’imputato, bensì alla serenità del giudizio: la rimessione non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni, illazioni o vaghi timori soggettivi. Da qui l’inammissibilità della richiesta, manifestamente infondata, con condanna del richiedente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte esclude invece la condanna alle spese processuali, poiché la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione e non trova applicazione l’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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