Monetizzazione ferie non godute per malattia anche nel pensionamento volontario (TAR Liguria n. 552 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro quando la mancata fruizione dipenda da causa a lui non imputabile, come la malattia. L’art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE non subordina tale diritto ad alcuna condizione ulteriore rispetto alla cessazione del rapporto e al mancato godimento delle ferie. È quindi irrilevante che il pensionamento sia stato disposto a domanda dell’interessato. Le disposizioni nazionali che ostino a tale diritto vanno interpretate in senso comunitariamente orientato o disapplicate.
Il Fatto
Un ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato, collocato in quiescenza dall’1.11.2021 a seguito di domanda di pensionamento anticipato, chiedeva la monetizzazione di 53 giorni di ferie non fruiti. L’Amministrazione aveva approvato il piano di smaltimento presentato dal dipendente, ma quest’ultimo, dal 7.9.2021, era stato assente prima per congedo straordinario e poi per aspettativa per malattia fino alla cessazione del servizio. La Questura respingeva l’istanza di pagamento richiamando il generale divieto di monetizzazione sancito dall’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395/1995 e dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Il dipendente impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’art. 36 Cost. e della normativa eurounitaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR prende le mosse dal diritto irrinunciabile alle ferie retribuite sancito dall’art. 36 Cost. e dal divieto di trattamenti sostitutivi di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Richiama, tuttavia, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 95/2016, che ha dichiarato legittimo il divieto solo ove la preclusione non operi nei casi di mancato godimento delle ferie dipendente da cause non ascrivibili al lavoratore, tra cui la malattia.
Il Collegio ricostruisce il quadro eurounitario, valorizzando l’art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della CGUE. In particolare, la sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15 ha chiarito che l’indennità finanziaria spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto per il mancato godimento delle ferie, senza che rilevi la ragione della cessazione. La sentenza CGUE 18.1.2024, C-218/22 ha ulteriormente precisato che la perdita del diritto non opera quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiarne, mentre l’astensione volontaria è ostativa solo se intervenuta con piena cognizione delle conseguenze.
Il TAR evidenzia come la giurisprudenza nazionale, superando il più risalente orientamento, riconosca il diritto all’indennità per il congedo ordinario non goduto a causa di una malattia protrattasi fino alla cessazione del rapporto, citando Cons. Stato, Sez. I, 29.4.2021, n. 797 e Cons. Stato, Sez. II, 26.3.2021, n. 2555. Ne consegue che l’indennità sostitutiva spetta a prescindere dalla circostanza che il pensionamento sia stato chiesto dal lavoratore, non essendo questi tenuto a permanere in servizio per smaltire le ferie quando la fruizione sia stata impedita da un evento non imputabile.
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva approvato il piano di smaltimento, attestando la possibilità di godimento delle ferie residue, poi divenuta impossibile per la sopravvenuta malattia. Il Collegio accoglie il ricorso, annulla il diniego e condanna l’Amministrazione al pagamento dell’indennità, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo, compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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