Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 13236 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Essa si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, limitandosi in modo generico a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 luglio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nola, ha revocato la confisca del veicolo in sequestro, confermando per il resto la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; la mancata revisione dell’etilometro; l’erronea conferma della sospensione della patente; la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Con riferimento al primo, al secondo e al quarto motivo, la Corte ha rilevato che essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dal giudice di merito, hanno di fatto reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e già vagliate dalla Corte territoriale.
Il Collegio ha richiamato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la critica argomentata si realizza attraverso motivi che devono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.
Ne deriva che il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La Corte ha quindi confermato che è inammissibile il ricorso che si limiti, in maniera generica, a dolersi di una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Quanto alla censura sulla conferma della sospensione della patente per un anno, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, trattandosi di misura discrezionalmente decisa dal giudice di merito nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992. All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione