Ricorso inammissibile se reitera motivi senza confrontarsi con la sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 13781 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri i motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a una censura generica di carenza o illogicità della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 7 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, rideterminava la pena inflitta all’imputato, previa esclusione della recidiva, in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 390,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma incriminatrice, all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, nonché all’art. 27 Cost. e al principio di offensività, lamentando l’erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti non erano deducibili in sede di legittimità. I motivi, lungi dal confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva già diffusamente replicato alle analoghe doglianze sollevate in appello, si limitavano a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
Il ricorrente non operava, quindi, lo specifico confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, requisito essenziale dell’atto di impugnazione ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., venendo meno alla funzione tipica dell’impugnazione, ossia la critica argomentata al provvedimento. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità, per la mancanza della sua unica funzione.
A sostegno di tale principio la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 6, n. 8700 del 2013, Sez. 2, n. 27816 del 2019, Sez. 3, n. 44882 del 2014 e Sez. 6, n. 20377 del 2009, che costantemente affermano come la riproposizione dei motivi di appello senza un confronto critico con la sentenza di secondo grado renda il ricorso inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, come chiarito dalla Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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