Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35507 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti. Il sindacato di legittimità va sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro materiale probatorio, restando estranea al giudizio di cassazione ogni rivalutazione delle prove. La diminuente del fatto di minore gravità non è compatibile con abusi reiterati nel tempo, che approfondiscono il tipo di illecito. Il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee non richiede specificazione delle ragioni, salvo specifica richiesta di parte.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Salerno, ha condannato il ricorrente per violenza sessuale aggravata e continuata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena in anni quattro e mesi nove di reclusione.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla relazione tecnica e all’attendibilità della persona offesa; violazione di legge sulla aggravante dell’abuso delle condizioni di inferiorità; insussistenza della diminuente del fatto di minore gravità; riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza anziché di prevalenza. La difesa ha depositato memoria contestando l’assegnazione alla Settima Sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo costituisce pedissequa reiterazione di analoga censura dedotta in appello e puntualmente disattesa: secondo un orientamento consolidato (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv 269217), il motivo che riproduce quello d’appello è per ciò solo destinato all’inammissibilità, venendo meno la sua unica funzione, cioè la critica argomentata al provvedimento.

Il ricorrente, osserva la Corte, sollecita una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita in sede di legittimità: il sindacato va esercitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul materiale probatorio, né su singoli frammenti di esso (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01). Le sentenze di merito, costituenti ipotesi di doppia conforme, sono state analizzate congiuntamente e i giudici hanno concordemente inferito la responsabilità da una messe indiziaria ritenuta non illogicamente di assoluta consistenza.

Nel merito, la sentenza impugnata contiene una non illogica valutazione dell’attendibilità della persona offesa, inferita anche dai contenuti della relazione tecnica, che ha rimarcato una sintomatologia tipica delle vittime di trauma, risolta dopo un anno di terapia. La Corte territoriale ha sterilizzato la deduzione difensiva alla luce della progressiva presa di coscienza della natura sessuale delle condotte, valorizzando le conclusioni della consulenza del pubblico ministero e la straordinaria capacità di riscontro di elementi oggettivi quali la chat e il video. L’imputato reagisce reiterando le medesime doglianze e sollecitando una rivalutazione delle prove «camuffata» da travisamento.

Il secondo motivo è inammissibile perché, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello, esso non era stato dedotto con l’impugnazione (Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Il terzo è inammissibile perché la diminuente non può essere riconosciuta se gli atti sessuali si sono protratti nel tempo, non essendo compatibile con la minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 40559 del 24/09/2021, Migliaccio, n.m.; conformi Sez. 3, n. 17177 del 03/03/2020; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Rv. 268063). Il quarto è manifestamente infondato: in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, il giudice non è tenuto a specificare le ragioni dell’equivalenza, salvo specifica richiesta di parte (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 – 01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 – 01).

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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