Inammissibile il ricorso se generico e pena vicina al minimo (Cass. pen. Sez. VII n. 35508 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure già motivatamente disattese. Il reato di occultamento o distruzione di documentazione contabile è integrato in tutti i casi in cui la condotta non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, restando escluso solo quando il risultato economico sia accertabile in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore. In tema di dosimetria della pena, quando questa sia irrogata in misura di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. integra motivazione sufficiente; quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo, tanto più deve specificare i criteri oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti, dovendo risultare rispettata la proporzionalità interna tra pena base e aumenti per continuazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, Sezione staccata di Taranto, con sentenza del 04.02.2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto il 24.06.2024 per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, irrogando la pena di anni due e mesi due di reclusione.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo contestava la sussistenza oggettiva e soggettiva dei reati; con il secondo censurava la congruità dell’aumento per continuazione. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la doglianza è stata ritenuta totalmente generica, perché omette di confrontarsi con la sentenza impugnata laddove questa ricostruisce il volume d’affari e l’imposta evasa al di sopra delle soglie di punibilità attraverso il sistema informatizzato VIES, che aveva consentito di ricostruire le operazioni commerciali con una serie di operatori esteri nei due anni in contestazione.

Con riferimento al dolo, la Corte ha valorizzato la motivazione del giudice di merito, che lo ha inferito dalla reiterazione del comportamento e dalla commissione del reato di occultamento delle fatture, acquisite autonomamente dagli operanti: elementi sintomatici della macroscopica illegalità dello schema operativo, da cui la sussistenza dell’elemento soggettivo è stata logicamente desunta.

Sul reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Sez. 3 n. 20748 del 16.03.2016), secondo cui la fattispecie è integrata ogni volta che la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, restando esclusa soltanto quando il risultato economico sia accertabile mediante altra documentazione conservata dall’imprenditore, senza necessità di reperire aliunde elementi di prova. La censura è stata quindi giudicata pedissequamente reiterativa di analoga doglianza già disattesa.

Quanto alla dosimetria, la Corte ha ricordato che, se la pena è di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. costituisce motivazione sufficiente (Sez. 1 n. 6677 del 05.05.1995; Sez. 2 n. 28852 del 08.05.2013). Per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo, tanto più deve indicare specificamente i criteri ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 35346 del 12.06.2008; Sez. 5 n. 511 del 26.11.1996), dovendo inoltre rispettare la proporzionalità interna tra pena base e pene per i reati satellite (Sez. 3 n. 24979 del 22.12.2017).

Nel caso concreto, la pena base per il reato più grave si è attestata sul minimo, mentre l’aumento per la continuazione è stato di soli due mesi, contenuto entro limiti irrisori. Nessuna violazione di legge o irragionevolezza è pertanto ravvisabile. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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