Registrazioni del colloquio e prova documentale: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 31305 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi, costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., neppure quando avvenga su impulso della polizia giudiziaria o con strumenti da questa forniti al fine di precostituire una prova da far valere in giudizio. Il legittimo impedimento a comparire per concorrente impegno professionale deve essere comunicato prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., non appena il difensore abbia conoscenza dell’impedimento: la comunicazione tardiva non giustifica il rinvio. Il ricorso che si discosti dai parametri dell’art. 606 cod. proc. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato, anche quando non attenga esclusivamente al merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, in primo grado, di più episodi di usura ai danni di una persona offesa, con condanna al risarcimento del danno e alla confisca del profitto del reato. La Corte di appello di Brescia ha confermato la responsabilità, riformando parzialmente solo il trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: difetto di correlazione tra accusa e sentenza, vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa con conseguente mancata assunzione di prove testimoniali, e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha esaminato l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, derivante da un concomitante impegno professionale. La Corte ha rilevato che il difensore, già a conoscenza dell’impedimento dal 14.05.2025, ha dedotto la duplicità degli impegni solo il 18.06.2025, dopo aver chiesto la trattazione orale. Tale condotta viola l’onere di pronta comunicazione posto dall’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.: la tempestività della comunicazione va valutata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza (Sez. 5 n. 27174 del 2014; Sez. 6 n. 24235 del 2015).

Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi si discostano dai parametri dell’art. 606 cod. proc. pen., risultando manifestamente infondati. Il primo motivo è stato respinto osservando che il capo di imputazione indicava espressamente la pretesa restitutoria complessiva e che l’erronea indicazione di una somma in un mero inciso tra parentesi costituiva semplice errore di battitura, non idoneo a generare equivoci sulla contestazione.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di attendibilità della persona offesa sugli inequivocabili riscontri offerti dalle conversazioni registrate con il ricorrente. La censura di inutilizzabilità è stata giudicata manifestamente infondata: la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi, è prova documentale utilizzabile in dibattimento e non intercettazione ambientale, anche se realizzata su impulso della polizia giudiziaria o con strumenti da questa forniti per precostituire la prova (Sez. 2 n. 12347 del 2021; Sez. 2 n. 40148 del 2022; Sez. 2 n. 46185 del 2022). La Corte ha inoltre confermato la superfluità delle prove testimoniali non assunte, richiamando la natura eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, subordinata alla impossibilità di decidere allo stato degli atti (Sez. Un. n. 12602 del 2016).

Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con l’assenza di elementi positivi e con la pluralità dei precedenti penali, è esente da vizi logici e insindacabile in cassazione. La Corte ha ricordato che il giudice di merito non deve valutare tutti gli elementi acquisiti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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