Connessione non deroga alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 19556 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La competenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha carattere funzionale e inderogabile, poiché il relativo procedimento è disciplinato come giudizio a carattere sostanzialmente impugnatorio davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento monitorio. Le situazioni di connessione disciplinate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. non incidono su tale competenza, né l’art. 40 c.p.c. consente deroghe alle competenze funzionali. Il giudice dell’opposizione, ove l’opponente proponga domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza, deve separare le cause, trattenere l’opposizione e rimettere l’altra al giudice superiore. Perfino in presenza di un difetto di competenza originario del giudice che ha emesso il decreto, questi non può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, ma deve pronunciarsi sulla legittimità del decreto opposto, proseguendo poi il merito davanti al giudice competente come giudizio ordinario di cognizione.
Il Fatto
Una società emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di altra società per il pagamento di un corrispettivo per servizi di movimentazione merci e facchinaggio, fondato su un contratto di appalto. La debitrice proponeva opposizione davanti al medesimo Tribunale, eccependo l’incompetenza per connessione in favore del Tribunale di Verona, sede di altri tre procedimenti pendenti tra le stesse parti e relativi a distinti contratti di appalto.
Il giudice dell’opposizione declinava la competenza per ragioni di connessione, concedendo termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Verona. Quest’ultimo, dopo la riassunzione, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza, in ragione della competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto, e ha sollevato conflitto negativo di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa qualificatoria: quello della connessione è criterio di modificazione della competenza, non di radicamento originario della stessa. Da ciò deriva che la connessione non può intaccare la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale competenza si fonda sulla natura del procedimento, che nella fase introduttiva assume carattere lato sensu impugnatorio: l’opposizione va proposta necessariamente davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, inteso come ufficio e non come persona fisica del giudice. Nel caso di specie, dunque, davanti al Tribunale di Firenze.
La Corte esclude che le situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. possano derogare a tale assetto. L’art. 40 c.p.c., confrontato con la lettura tradizionale delle norme sulla connessione, non consente alcuna deroga alle competenze funzionali, né elimina la regola della rilevabilità d’ufficio delle c.d. incompetenze forti in ogni stato e grado del giudizio.
Il Collegio si spinge oltre, affrontando l’ipotesi del difetto di competenza originario del giudice che ha emesso il decreto: anche in tal caso il giudice dell’opposizione non può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, ma deve pronunciarsi sulla legittimità del decreto opposto, viziato da nullità per incompetenza, perché comunque titolare di competenza funzionale e inderogabile sull’opposizione. Il giudizio di merito prosegue poi nella sede competente come giudizio ordinario di cognizione.
In accoglimento del regolamento di competenza, la Corte afferma la competenza del Tribunale di Firenze, assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione. Nulla dispone sulle spese, per essere stato il regolamento promosso d’ufficio.
Nota della Redazione
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