Ripetizione dell’indebito per addizionale provinciale dichiarata illegittima: azione diretta contro il fornitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 2518 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione nei rapporti tra solvens e accipiens. Il consumatore finale, che abbia corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, l’addizionale provinciale dichiarata illegittima, è pertanto legittimato ad esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione. Il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato.
Il Fatto
Una società, consumatrice finale di energia elettrica, aveva convenuto in giudizio il proprio fornitore per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise per gli anni 2010 e 2011. La domanda, qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., si fondava sull’asserita non debenza delle somme per contrasto della norma impositiva interna con la disciplina unionale, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, con decisione confermata dalla Corte d’appello. Il giudice del gravame riteneva applicabile il meccanismo della disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto dell’Unione, in esito all’interpretazione fornita dai giudici di Lussemburgo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, scrutinando congiuntamente i tre motivi di ricorso, osserva che la questione è stata superata dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrarietà al diritto dell’Unione Europea.
La ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver riconosciuto il potere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in assenza di efficacia diretta della normativa unionale, nonché per aver escluso la necessità di azione risarcitoria nei confronti dello Stato per il tardivo o erroneo recepimento della direttiva 2008/118/CE. Con il terzo motivo si negava, inoltre, la natura di imposta indiretta dell’addizionale provinciale.
La Corte ritiene i motivi infondati alla luce della propria più recente giurisprudenza, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. Sez. 3, sent. n. 13740 del 2025 e ribadito da numerose pronunce conformi. La declaratoria di illegittimità costituzionale determina la caducazione ex tunc della norma impositiva, privando il fornitore della causa giustificatrice della prestazione ricevuta a titolo di rivalsa, con conseguente diritto del consumatore finale alla ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore medesimo, il quale potrà rivalersi verso lo Stato. La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., rigettando il ricorso.
Il Collegio esclude che la sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, causa C-546/23, possa condurre a diverse conclusioni, intervenendo su una disciplina già travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia pure ribadendo la natura di imposta indiretta dell’addizionale.
Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza della pronuncia di illegittimità costituzionale. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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