Dissequestro temporaneo non atto abnorme: rimedio è incidente di esecuzione (Cass. pen. Sez. 3 n. 19276 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di dissequestro temporaneo, pur in assenza di un’espressa disciplina codicistica, non incide sulla permanenza del vincolo impresso al bene, attenendo esclusivamente alle modalità esecutive del sequestro preventivo. Tale atto è pertanto impugnabile, da chi vi abbia interesse, con la procedura dell’incidente di esecuzione dinanzi al giudice che procede, e non può essere assimilato a un’ipotesi di abnormità, non ricorrendo né l’inesistenza del potere di adottarlo in capo al giudice, né un’indebita regressione o stasi del procedimento.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord ricorre per Cassazione avverso il decreto con cui il GIP aveva disposto il dissequestro temporaneo di un’area sottoposta a sequestro preventivo, su istanza del denunciato finalizzata allo smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati. Nel ricorso, il Pubblico Ministero deduce la natura abnorme del provvedimento, poiché adottato dal GIP in una materia che, a suo giudizio, rientrerebbe nelle prerogative dell’organo requirente, senza che gli atti gli fossero stati trasmessi né richiesto il suo parere.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, muove dal principio per cui il dissequestro temporaneo, al di là del nomen iuris utilizzato, non rimuove il vincolo impresso dal sequestro, ma costituisce una decisione che riguarda le sole modalità esecutive della misura (cfr. Sez. 3, n. 39275 del 2018). Tali provvedimenti trovano spesso applicazione nella prassi per consentire attività di regolarizzazione ambientale.

La Corte chiarisce che il dissequestro temporaneo non trova espressa disciplina nel codice di rito in tema di sequestro preventivo, né nelle disposizioni di attuazione, poiché l’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. si applica oggi al solo sequestro probatorio (cfr. Sez. 3, sent. n. 13825 del 2021). La mancata previsione codicistica, tuttavia, non determina l’inesistenza del potere del giudice di adottarlo.

La Suprema Corte esclude che l’atto configuri un’ipotesi di abnormità, richiamando il principio per cui tale categoria patologica postula uno sviamento della funzione giurisdizionale, rilevabile sia in presenza di atti strutturalmente eccentrici, sia in caso di atti previsti ma utilizzati al di fuori della loro funzione (cfr. Sezioni Unite n. 25957 del 2009). Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., non vi è alcuna disposizione che riservi al Pubblico Ministero l’adozione di un provvedimento sulle modalità esecutive del sequestro, né si verifica una stasi o regressione procedimentale.

La conseguenza è che ogni doglianza concernente il dissequestro temporaneo, sostenuta da un interesse concreto, va fatta valere dal soggetto interessato attraverso l’incidente di esecuzione, e non mediante ricorso per Cassazione avverso un atto che non è abnorme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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