Prescrizione maturata prima dell’appello e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 32789 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato si estingue per prescrizione quando il termine massimo matura prima della pronuncia della sentenza di appello; il giudice di secondo grado che ometta di dichiarare l’estinzione, pur in presenza di richiesta concorde delle parti, incorre in annullamento senza rinvio. Ai fini del computo del termine non rilevano l’originaria contestazione dell’aggravante poi esclusa, né le cause di sospensione non risultanti dagli atti. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 e la cessazione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sancita dall’art. 161-bis cod. pen. non si applicano ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data dicembre 2022, ha dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen., commesso in data 22 ottobre 2015, condannandolo a otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’8 gennaio 2025, ha confermato la condanna di primo grado.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, che il reato si era estinto per prescrizione in data 22 aprile 2023, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello. Il decreto di citazione per l’udienza di appello, in camera di consiglio non partecipata, recava l’indicazione della data di udienza «al solo fine di dichiarare la prescrizione» e le parti, nelle conclusioni, avevano chiesto concordemente la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
La Corte suprema accoglie il ricorso, ritenendolo fondato. La questione giuridica sottesa attiene al momento in cui il termine di prescrizione si perfeziona e agli effetti dell’omessa declaratoria da parte del giudice di appello.
La Corte ricostruisce innanzitutto il quadro sanzionatorio. L’originaria contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata motivatamente esclusa dal Giudice dell’udienza preliminare, tanto da non figurare nell’intestazione della sentenza impugnata e da determinare l’attribuzione della competenza al Tribunale in composizione monocratica e non collegiale. Il delitto di false informazioni al pubblico ministero è pertanto punito con la pena massima di quattro anni di reclusione.
Su questa base, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi si è perfezionato in data 22 aprile 2023, dunque prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte rileva altresì che non risultano intervenute cause di sospensione del corso della prescrizione.
Il percorso argomentativo si completa sul piano intertemporale. La data di commissione del reato, fissata al 22 ottobre 2015, sottrae la fattispecie sia alla disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, sia alla cessazione definitiva del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sancita dall’art. 161-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. La conclusione del Procuratore generale, che aveva chiesto analogo annullamento, risulta così recepita.
Nota della Redazione
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