Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 37142 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa al giudice della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del compendio probatorio. Sono pertanto inammissibili le censure che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove. Non è deducibile alcun vizio diverso dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. È inoltre inoppugnabile, per assenza di previsione di legge, l’ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.

Il Fatto

La ricorrente era stata riconosciuta penalmente responsabile, in primo grado, del reato di appropriazione indebita aggravata e continuata ai sensi degli artt. 81 cpv., 646, comma 3, e 61 nn. 7 e 11, cod. pen., per fatti commessi in data antecedente e prossima all’11 agosto 2018. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27/09/2024, aveva confermato la decisione del Tribunale di Vicenza del 24/10/2023.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza del dolo di appropriazione in ragione del rapporto pluriennale di consulenza professionale intrattenuto con la società; la divergenza tra la somma indicata nella querela e quella ritenuta in condanna, con conseguente erronea configurazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e indebita esclusione della causa di non punibilità; l’erronea stima del danno e la mancata sospensione della provvisionale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, giudicandoli manifestamente infondati. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata sotto i profili dedotti, avendo i giudici di merito — con decisione conforme in doppio grado — spiegato le ragioni per cui non emerge alcun elemento idoneo a ritenere che l’imputata non intendesse appropriarsi delle somme. La motivazione non è apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria.

Quanto alla determinazione della somma oggetto di contestazione, la Corte ne conferma l’idoneità a integrare il danno patrimoniale di rilevante gravità, con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.. Si tratta di accertamento di fatto, e non rileva che nella querela originaria fosse indicata una somma inferiore: la diversa quantificazione non incide sulla configurabilità dell’aggravante.

Il cuore argomentativo riguarda il confine del sindacato di legittimità. La ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta di sottoporre alla Corte un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di parametri valutativi alternativi a quelli del giudice del merito. Diversamente, la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto, mentre — anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 — resta giudice della motivazione. Non sono deducibili vizi diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà su aspetti essenziali, richiamandosi sul punto Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile tout court, anche per aspecificità. Attraverso il richiamo all’art. 600, comma 3, cod. proc. pen. si contesta la mancata sospensione della provvisionale, ma la Corte d’appello ha motivato logicamente. Sul punto è richiamato il principio secondo cui è inoppugnabile, per assenza di previsione di legge, l’ordinanza del giudice di appello che rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale disposta dal giudice di primo grado (Sez. 1 n. 44603 del 03/10/2013). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *