Pene sostitutive e motivi di appello generico: inammissibilità originaria della richiesta (Cass. pen. Sez. 3 n. 15054 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la richiesta di applicazione avanzata con l’atto di appello deve essere specifica e motivata: l’impugnante è onerato di indicare la pena sostitutiva richiesta, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono, nonché il consenso all’eventuale esecuzione di obblighi di facere. La genericità della richiesta determina l’inammissibilità originaria del motivo, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente carenza d’interesse al ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia pronunciato su di esso. Il passaggio da un sistema di sanzioni a uno di pene principali sostitutive esclude l’applicabilità analogica della giurisprudenza in tema di benefici concedibili d’ufficio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., in relazione alla detenzione di DVD abusivamente riprodottti. Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo veniva dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del materiale, nonché la mancata considerazione della possibilità che lo stesso imputato avesse proceduto alla riproduzione. Con gli altri due motivi si lamentava rispettivamente il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto e l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente le tre doglianze. In relazione al primo motivo, ha richiamato il principio per cui, in tema di ricettazione, l’imputato che deduca di aver commesso il reato presupposto è onerato di fornire la prova della sua estraneità al medesimo, qualora tale prospettazione sia credibile. Nel caso di specie, tuttavia, la prospettazione è stata giudicata meramente esplorativa, priva di elementi di prova concreti, con conseguente inammissibilità della censura per difetto di specificità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dei numerosi precedenti penali dell’imputato, applicando la presunzione di cui all’art. 131-bis, comma 4, cod. pen. Il ricorrente non aveva contestato la valenza ostativa di tali precedenti, limitandosi a una critica generica, sicché la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità estrinseca.
Il terzo motivo ha offerto alla Corte l’occasione per un’approfondita ricostruzione in tema di pene sostitutive. Il Collegio ha affermato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva, formulata nell’atto di appello, deve essere specifica e motivata. Ciò in quanto la sostituzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e non rientra nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria al principio devolutivo dell’appello.
La Corte ha quindi disatteso l’orientamento secondo cui l’applicazione della pena sostitutiva rientrerebbe nei poteri ufficiosi del giudice, evidenziando come il passaggio a un sistema di pene principali, ancorché irrogate in seconda battuta, imponga all’impugnante l’onere di specificare le ragioni a sostegno della domanda ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. La mancata indicazione della pena richiesta e del consenso all’eventuale facere è stata ritenuta causa di inammissibilità originaria del motivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Da tale inammissibilità originaria è conseguita la declaratoria di carenza d’interesse al ricorso per cassazione avverso la sentenza che non aveva preso in considerazione il motivo generico. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello