Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 23573 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Anche dopo la modifica introdotta dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con la specificità dell’iter logico-giuridico del giudice di merito, si risolva in una considerazione alternativa del compendio probatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 24 novembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta alla ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Viene poi richiamata la Sez. V n. 17905 del 23/03/2006, che ha chiarito come, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resti immutata la natura del sindacato della Cassazione sui vizi della motivazione.
Resta dunque preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione. In questa prospettiva la Corte richiama anche la Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009, secondo cui non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che la ricorrente invoca in realtà una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, secondo il richiamo alla Corte cost. sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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