Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 7166 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità, restando preclusa al giudice di cassazione la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito, invochi una considerazione alternativa del compendio probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 7 giugno 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 aprile 2023, che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale, asseritamente fondata su un quadro probatorio non inequivoco e adeguatamente confortante.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

La Corte regolatrice osserva che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, è rimasta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione: resta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. V n. 17905 del 23/03/2006).

Ne consegue che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009).

Applicando tali principi, la Corte rileva come la ricorrente invochi in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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