Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8155 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica in maniera specifica e inequivoca le prove asseritamente travisate, senza limitarsi a una loro considerazione parziale. Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti riservata in via esclusiva al giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione ad aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorso che prospetti una diversa valutazione delle risultanze processuali è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, assolveva l’imputato dal reato di guida senza patente perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena, e confermava la condanna per le restanti imputazioni. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo, con un primo motivo, travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità e, con un secondo motivo, l’eccessività della pena e la mancata sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo rilevando che il travisamento della prova consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova decisiva ai fini della motivazione. Il vizio, precisa, può essere dedotto solo se siano indicate in maniera specifica e inequivoca le prove asseritamente travisate e sempre che il ricorrente non le abbia considerate solo parzialmente a sostegno delle proprie ragioni, con richiamo a Sez. 2 n. 20677 del 2017 e Sez. 5 n. 11910 del 2010.

Nel caso concreto, dietro la denuncia di travisamento si cela il tentativo di rimettere in discussione il ragionamento probatorio, riproponendo la ricostruzione difensiva già analizzata e smentita dalla Corte di appello con ragionamento immune da vizi logici, senza indicare l’elemento di prova oggetto di errore percettivo.

La Corte ribadisce quindi che non è consentito invocare in legittimità una rivalutazione delle prove per trarne conclusioni opposte a quelle del giudice di merito, chiedendo un giudizio di fatto che non le compete. Richiama sul punto Sez. U n. 22242 del 2011 e Sez. U n. 12 del 2000, oltre a Sez. 6 n. 47204 del 2015: la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione sono precluse, non potendo integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione più adeguata alle risultanze processuali. Analoghe considerazioni valgono per la doglianza di violazione di legge, giudicata vieppiù aspecifica rispetto alla spiegazione non manifestamente illogica offerta dalla Corte territoriale.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la contestazione sull’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere argomentativo adeguatamente assolto. Anche la doglianza sulla mancata sospensione condizionale è aspecifica rispetto alle argomentazioni della Corte di appello, che hanno dato conto della prognosi di recidiva senza incorrere in vizi ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *