Tenuità e pene sostitutive non deducibili per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8154 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare la non punibilità, anche quando si tratti di ius superveniens più favorevole al ricorrente. In tema di pene sostitutive, il giudice di appello non ha il potere di applicarle d’ufficio se nell’atto di appello non risulti alcuna specifica e motivata richiesta, essendo tale potere circoscritto alle ipotesi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576, comma quinto, cod. pen. L’unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena.
La questione giunge davanti alla Corte perché entrambe le censure investono profili non prospettati nei gradi precedenti. Il ricorrente chiede che la Suprema Corte rilevi la particolare tenuità del fatto e disponga la sostituzione della pena detentiva irrogata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il provvedimento rileva che non vi era specifico motivo di appello e che la questione è proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui la causa di non punibilità non è deducibile per la prima volta in cassazione quando la disposizione era già in vigore alla data di deliberazione della sentenza di appello, in forza del limite dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Vengono richiamate, tra le altre, Sez. 3 n. 23174 del 21.03.2018, Sez. 2 n. 21465 del 20.03.2019 e Sez. 5 n. 4835 del 27.10.2021, dep. 10.02.2022.
La Corte osserva inoltre che l’altra censura è a sua volta inammissibile e che, pertanto, trova applicazione il principio per cui, in tema di particolare tenuità del fatto, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità, pur quando si tratti di ius superveniens più favorevole. Sotto altro profilo, il Collegio rileva che dal complesso della motivazione emergono comunque dati utili a escludere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle modalità dell’azione descritte dalla Corte di appello.
Quanto alla mancata sostituzione della pena, la doglianza è dichiarata inedita: non vi era motivo di appello, benché la pena inflitta in primo grado ne consentisse la sostituzione, né vi era richiesta in motivi aggiunti o in udienza. La Corte ribadisce l’esegesi secondo cui, in tema di pene sostitutive, il giudice di appello può applicarle anche d’ufficio e acquisire il consenso dell’interessato anche dopo la lettura del dispositivo solo quando i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado (Sez. 6 n. 30711 del 30.05.2024). Diversamente, il consenso deve essere manifestato entro l’udienza di discussione dell’appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memoria difensiva, in caso di trattazione cartolare.
Tale approdo si allinea all’arresto delle Sezioni Unite n. 12872 del 19.01.2017, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta, essendo l’ambito di tale potere circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., eccezione al principio devolutivo dell’appello, e segnando il limite del potere discrezionale previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso